Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31367/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio di legittimità contro la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre disposto, per effetto dell'inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, da eseguirsi senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di merito ha applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio in ipotesi di lieve entità. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di "manifesta illogicità della motivazione" della sentenza di patteggiamento. La Corte ha esaminato il ricorso esclusivamente sotto il profilo dell'ammissibilità del motivo, rilevando che la censura non rientrava tra quelle tassativamente deducibili contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attinente alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale elenco è inammissibile.
  • La censura di manifesta illogicità della motivazione non è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei motivi espressamente previsti dalla legge, come il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o l'illegalità della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.