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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05543/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una visita ispettiva presso un supermercato, all'esito della quale l'ispettorato territoriale del lavoro aveva redatto un verbale unico di accertamento con rilievi su irregolarità nell'impiego di alcuni lavoratori e sull'orario effettivamente prestato da altri, superiore a quello previsto nei rispettivi contratti. Il datore di lavoro aveva proposto opposizione diretta al verbale; i giudici di merito l'avevano dichiarata inammissibile ritenendo che il verbale non fosse autonomamente impugnabile, essendo impugnabile solo l'eventuale ordinanza-ingiunzione conclusiva del procedimento sanzionatorio. Nel ricorso per cassazione il datore di lavoro deduceva violazione degli artt. 16, 17 d.lgs. 124/2004 e 34 d.lgs. 150/2011, sostenendo che, dopo il rigetto del ricorso amministrativo e anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 119/2013, il verbale doveva considerarsi impugnabile in via giurisdizionale perché conteneva già l'indicazione delle sanzioni irrogate e avrebbe avuto natura sostanzialmente ingiuntiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 119/2013 non riguarda la diretta impugnabilità del verbale di accertamento, ma solo il regime del termine per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Ha ribadito che, in materia di sanzioni amministrative, il verbale ispettivo non è autonomamente impugnabile, perché è un atto endoprocedimentale privo di effetti immediati sulla sfera soggettiva del datore di lavoro; l'interesse a ricorrere sorge solo con l'ordinanza-ingiunzione che conclude il procedimento amministrativo e determina concretamente la sanzione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 124/2004

    È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'impugnabilità del verbale, ma la Corte non ne accoglie l'estensione alla diretta azionabilità giurisdizionale dell'atto ispettivo.

  • art. 17 d.lgs. 124/2004

    La Corte richiama la norma solo per chiarire che la sentenza costituzionale n. 119/2013 ne ha inciso il regime del termine di opposizione, non il tema dell'impugnabilità del verbale.

  • art. 34 d.lgs. 150/2011

    È evocato dal ricorrente come base dell'opposizione, ma la Corte ribadisce che non consente l'autonoma impugnazione del verbale di accertamento.

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    È menzionato dal ricorrente in relazione al rito applicabile, ma la Corte precisa che la tutela giurisdizionale opera contro l'ordinanza-ingiunzione e non contro il verbale.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    La Corte lo richiama come disciplina speciale del codice della strada, che costituisce un'eccezione espressa rispetto al principio di non autonoma impugnabilità del verbale ispettivo.

  • art. 22 L. n. 689/1981

    È indicato come rimedio contro l'ordinanza-ingiunzione; la Corte afferma che solo da tale atto sorge l'interesse del privato all'azione giudiziaria.

  • art. 113 Cost.

    È richiamato in collegamento con la sentenza costituzionale n. 119/2013 per il tema della tutela giurisdizionale, ma senza incidere sulla non impugnabilità diretta del verbale.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato dalla sentenza costituzionale n. 119/2013 per la questione della sospensione del termine, non per la diretta impugnazione del verbale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo è un atto endoprocedimentale e, salvo espressa previsione normativa, non è autonomamente impugnabile in giudizio perché non produce di per sé un effetto immediato sulla posizione soggettiva del destinatario.
  • L'interesse ad agire contro la pretesa sanzionatoria sorge solo con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, che conclude il procedimento amministrativo e determina in modo attuale la lesione della sfera giuridica del destinatario.
  • Una pronuncia di illegittimità costituzionale che intervenga sul regime dei termini per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non può essere estesa, senza base testuale, al diverso tema della impugnabilità diretta del verbale di accertamento.
  • L'eccezione espressa prevista per le violazioni del codice della strada conferma, per implicazione sistematica, che negli altri settori la diretta impugnazione del verbale non è consentita in mancanza di una specifica previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppello
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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