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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17941/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma del 7/7/2021 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il delitto previsto dall'art. 474 c.p. e aveva rideterminato la pena per il residuo reato di ricettazione (art. 648 c.p.). I motivi: (1) le dichiarazioni dei tecnici/operanti usate per accertare la contraffazione sarebbero inutilizzabili per violazione dell'art. 194 c.p.p.; (2) omessa, contraddittoria e illogica motivazione circa l'elemento soggettivo del reato di ricettazione, dedotto dal fatto che il ricorrente non avrebbe allegato prove sulla provenienza della merce; (3) omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p., sostenendo che la "piena consapevolezza" dell'acquisto di merce contraffatta avrebbe dovuto comportare diversa qualificazione; (4) carenza motivazionale nella determinazione della pena, derivata dallo scomputo della pena per il reato dichiarato estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e reiterativi. Sul punto delle dichiarazioni degli operanti/tecnici la Corte conferma che l'art. 194 c.p.p. non vieta gli apprezzamenti di persone particolarmente qualificate quando l'apprezzamento è inscindibile dalla percezione diretta e dall'attività abituale; quindi le dichiarazioni sono utilizzabili. La Corte ritiene che, anche prescindendo dagli esperti, gli elementi probatori acquisiti nel dibattimento (mancanza di documentazione di acquisto da canali ufficiali, caratteristiche oggettive della merce, constatazione diretta di contraffazione da parte dell'operante) consentono di affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto all'elemento soggettivo della ricettazione, la Corte ribadisce che può essere desunto anche da elementi indiziari come la mancata o inaffidabile indicazione della provenienza; la richiesta di riqualificazione ex art. 712 c.p. è respinta perché manca la prova della mera colpa anziché della consapevolezza; infine la determinazione della pena (4 mesi di reclusione ed euro 200,00) è ritenuta adeguata e sufficientemente motivata. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8, conv. L. 18/12/2020 n.176 e successive modificazioni (art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, conv. L. 25/02/2022 n.15)

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020; art.16 D.L. 30/12/2021 n.228

    Norme che hanno consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte prende atto della disciplina procedurale speciale applicabile al processo

  • art. 194 c.p.p.

    Il divieto generale di esprimere apprezzamenti personali da parte dei testimoni non opera quando il testimone è "particolarmente qualificato" e riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione inerenti alla sua abituale attività: in tal caso l'apprezzamento è inscindibile dal fatto e la dichiarazione è utilizzabile

  • art. 474 c.p.

    Norma che punisce la contraffazione di marchi; nella vicenda il relativo delitto è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione; la Corte ha confermato la condanna per questo reato ritenendo dimostrato l'elemento soggettivo anche mediante elementi indiziari e l'omessa indicazione della provenienza della merce

  • art. 712 c.p.

    Disposizione che qualifica come contravvenzione talune fattispecie connesse a merci sospette: la distinzione con la ricettazione penale si radica nell'elemento psicologico (certezza della provenienza delittuosa vs colpa per mancato accertamento); la Corte ha ritenuto sussistente la consapevolezza e quindi non applicabile la riqualificazione ex art. 712

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione sintetica (espressioni tipo "pena congrua"/"pena equa") quando la pena non eccede di gran lunga la misura media dell'edittale

  • Giurisprudenza - orientamenti richiamati

    Sez. 3, n. 29891/2015; Sez. 2, n. 44326/2010; Sez. 2, n. 53017/2016; Sez. 2, n. 36104/2017

    Precedenti usati dalla Corte per confermare: (i) la liceità delle testimonianze di soggetti qualificati nella verifica della contraffazione; (ii) la possibilità di desumere l'elemento soggettivo della ricettazione da elementi indiziari e dalla mancata indicazione della provenienza; (iii) i criteri di adeguatezza della motivazione della pena

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di "operanti" o di tecnici qualificati possono costituire prova valida anche quando contengono apprezzamenti: l'art. 194 c.p.p. non vieta tali apprezzamenti se sono inscindibili dalla percezione diretta e dall'attività abituale del dichiarante
  • La prova della ricettazione può fondarsi su elementi indiziari e sulla mancanza di documentazione di provenienza lecita: l'omessa o inaffidabile indicazione della provenienza da parte dell'imputato può integrare l'elemento soggettivo richiesto
  • La semplice ipotesi difensiva circa una diversa fattispecie (es. diretta contraffazione da parte dell'imputato) è insufficiente se non supportata da specifiche allegazioni e riscontri probatori
  • Per distinguere tra ricettazione (reato) e fattispecie contravvenzionale ex art. 712 c.p. occorre valutare l'elemento psicologico: la certezza della provenienza illecita porta alla configurazione del reato, la mera colpa al contesto contravvenzionale
  • Sulla determinazione della pena la motivazione può essere sintetica se la pena inflitta non è di gran lunga superiore alla misura media edittale: espressioni come "pena congrua" o richiamo alla gravità possono essere sufficienti
  • In fase di cassazione, questioni ritenute di fatto e valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili se fondate su congrua e logica motivazione

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