Cassazione Civile, Ordinanza n. 34213/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte di un'amministrazione statale, di somme pretese per taluni servizi informatici asseritamente resi oppure, in alternativa, di un indennizzo per ingiustificato arricchimento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 112, 113, 115 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando omessa pronuncia sui motivi di appello, omessa valutazione di circostanze decisive e vizi motivazionali; (2) omesso esame della valenza delle fatture prodotte dal Ministero, ritenute inidonee a provare il pagamento, e delle schede di intervento che avrebbero confermato la prestazione dei servizi; (3) omesso esame della valenza probatoria delle schede di intervento; (4) omesso esame degli atti interruttivi della prescrizione; (5) violazione dell'art. 13, comma 6, L. 247/2012 e del D.M. 55/2014 in punto spese, deducendo la liquidazione anche per fasi non svolte e la mancata riduzione del 50% per ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso non descriveva compiutamente il contenuto della domanda, la natura e l'oggetto dei rapporti intercorsi, le questioni dibattute, le decisioni di primo e secondo grado e le ragioni dell'appello, sicché la Corte non era posta in condizione di comprendere origine e oggetto della controversia e le posizioni delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, ha applicato la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna al pagamento di una somma in favore del controricorrente e di una somma in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La definizione conforme alla proposta del consigliere consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione; deve consentire alla Corte una chiara e completa comprensione dell'origine, dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti.
In caso di definizione del ricorso in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna equitativa in favore della controparte e la condanna in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito di tale doglianza.
Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese, ma la Corte non esamina il motivo nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato come parametro della censura per omessa pronuncia, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità.
Richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme processuali, ma non esaminato nel merito.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla valutazione delle prove, ma non esaminato nel merito.
Richiamato nel primo motivo quale parametro del vizio motivazionale, ma non esaminato nel merito.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo a sostegno della doglianza motivazionale, ma non esaminato nel merito.
Richiamato nei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi, ma non scrutinato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere autonoma, completa e funzionale alla comprensione immediata della controversia; non può essere ricostruita per implicito attraverso i soli motivi di impugnazione.
- La mancanza di una chiara descrizione della domanda, dei rapporti sostanziali, delle decisioni di merito e delle ragioni dell'appello integra violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso viene definito in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ordinari effetti sulle spese e sul contributo unificato.
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