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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25501/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Un proprietario di un immobile ha agito per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva subiti al proprio fabbricato a seguito di lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico eseguiti sull'edificio confinante. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello la decisione è stata confermata, ma la Corte territoriale ha ritenuto comunque la legittimazione dell'attore e ha escluso la decadenza dall'azione di garanzia, valorizzando però una consulenza/valutazione tecnica e gli atti progettuali per affermare che le lesioni dell'immobile dell'attore erano vecchie, superficiali, non evolutive e non riconducibili a cedimenti statici o a difetti dell'opera, bensì a lavori successivi eseguiti dallo stesso attore sul proprio immobile e a fenomeni interni di degrado e manutenzione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 194, 195 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c., oltre a vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare il progetto originario redatto dal tecnico incaricato, progetto che secondo la sua prospettazione contemplava anche opere di consolidamento delle fondazioni, la cui effettiva esecuzione avrebbe dovuto essere verificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di decisività. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva già accertato, con motivazione ritenuta sufficiente, che il progetto non prevedeva interventi sulle fondazioni salvo un muro interno del vano deposito, e soprattutto che le fessurazioni non dipendevano da cedimenti statici o da cattiva esecuzione dei lavori, ma da interventi successivi eseguiti dal medesimo proprietario ricorrente sul proprio immobile, con conseguente diversa distribuzione dei carichi. La Corte ha inoltre rilevato che le lesioni erano superficiali e non avevano inciso sulla struttura del fabbricato, rendendo superfluo l'ulteriore accertamento invocato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura per asserita omissione nell'esame degli atti tecnici e delle risultanze istruttorie

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura relativa alla consulenza tecnica e alle operazioni peritali

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme processuali sulla consulenza e sugli atti tecnici

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che il vizio di cui al n. 5 non può riguardare un riesame del merito quando la motivazione esistente rende la censura non decisiva

  • Cass. s.u. 8053/2014

    richiamata quale precedente sulle condizioni di deducibilità del vizio motivazionale nel nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando la critica all'omesso esame di un documento o di un atto è priva di decisività, cioè quando la decisione impugnata si fonda su una autonoma ratio che rende quel documento non idoneo a mutare l'esito della controversia.
  • Il vizio motivazionale non consente di ottenere un nuovo esame del merito se la sentenza impugnata ha già dato conto, in modo logico e coerente, delle ragioni per cui ha escluso il nesso causale tra l'opera contestata e il danno lamentato.
  • Quando le lesioni denunciate risultano superficiali, non evolutive e non incidenti sulla struttura dell'edificio, il giudice può escludere la necessità di approfondimenti ulteriori sulle fondazioni se la causalità del danno è già stata motivatamente ricondotta ad altre cause.
  • In sede di legittimità, la deduzione di omessa valutazione di un progetto o di una consulenza tecnica deve confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione di merito e non può limitarsi a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La denuncia di violazione delle norme sulla consulenza tecnica e sul relativo espletamento non è sufficiente se, anche a voler considerare il documento asseritamente trascurato, la sentenza impugnata ha comunque accertato fatti incompatibili con la tesi del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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