Cassazione Penale, Ordinanza n. 32504/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dei delitti di estorsione e rapina aggravata. In particolare, il primo motivo riproponeva argomentazioni di merito già formulate in appello, contestando la ricostruzione probatoria e l'applicazione degli artt. 629 e 628, commi 3 e 3-bis, cod. pen. La Corte territoriale aveva ritenuto provata, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, riscontrate da quelle di un ulteriore testimone, la sussistenza di reiterate condotte minacciose e violente dell'imputato nei confronti dei genitori anziani, idonee a coartarne la volontà e a determinare dazioni di denaro non spontanee. Il secondo motivo denunciava travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni del testimone, sostenendo che esse non avrebbero costituito valido riscontro esterno alle dichiarazioni delle persone offese. Il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena base e all'aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo si limitava a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio e quindi una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione territoriale congrua e priva di vizi logici. Ha escluso il dedotto travisamento della prova, precisando che tale vizio ricorre solo quando nella motivazione sia introdotto un dato probatorio inesistente oppure sia omesso l'esame di un dato esistente e decisivo, mentre nella specie il ricorrente contestava soltanto il significato e la valenza dimostrativa delle dichiarazioni testimoniali. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio, poiché la Corte territoriale aveva motivato sia sulla pena base, ritenuta già irriducibile e inferiore a quella derivante dalla massima riduzione per le attenuanti generiche prevalenti, sia sull'aumento di sei mesi per la continuazione, collegato ai criteri dell'art. 133 cod. pen., alla personalità negativa dell'imputato e all'entità economica delle pretese aggiuntive. Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato il concreto beneficio derivante dall'eventuale accoglimento della censura. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito probatorio sotto l'apparenza della denuncia di violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa lettura delle prove.
Le minacce o violenze reiterate idonee a coartare la volontà della vittima e a determinare dazioni patrimoniali non spontanee integrano il delitto di estorsione.
La continuazione e il relativo aumento di pena devono essere motivati dal giudice secondo criteri verificabili.
La determinazione della pena e dell'aumento per la continuazione può essere motivata mediante riferimento alla personalità dell'imputato e alla gravità, anche economica, delle condotte.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi nei casi previsti.
Massime di principio
- Non integra travisamento della prova la contestazione della lettura, del significato o della valenza dimostrativa attribuita dal giudice di merito a una dichiarazione testimoniale; il travisamento è configurabile quando la motivazione utilizzi un dato probatorio inesistente oppure ometta l'esame di un dato esistente e decisivo.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti in realtà una diversa e alternativa ricostruzione del compendio probatorio o una nuova valutazione dell'attendibilità e dell'efficacia delle dichiarazioni testimoniali.
- La condotta minacciosa o violenta diretta a coartare la volontà della vittima e a ottenere dazioni patrimoniali non spontanee è idonea a integrare il delitto di estorsione.
- La censura relativa alla motivazione dell'aumento di pena per la continuazione è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica il concreto vantaggio che deriverebbe dall'accoglimento dell'impugnazione.
- La motivazione sulla pena è adeguata quando il giudice indica la pena base, chiarisce l'incidenza delle attenuanti e collega l'aumento per la continuazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p., anche mediante riferimento alla personalità dell'imputato e all'entità economica delle pretese.
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