Cassazione Civile, Ordinanza n. 30608/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ripetizione di somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti di una società. Il ricorrente, che era stato liquidatore giudiziale della società, aveva agito sostenendo di non essere il soggetto obbligato al pagamento dei contributi, poiché sarebbe obbligato solo il datore di lavoro che corrisponde le retribuzioni; nel caso concreto egli deduceva di essere entrato in carica solo pochi giorni prima del licenziamento dei lavoratori e di non avere materialmente pagato alcuna retribuzione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2115 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto obbligato il liquidatore anziché il datore di lavoro; 2) violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che l'INPS, pur consapevole dell'assenza del suo obbligo, aveva intimato il pagamento prospettando conseguenze penali, sicché non poteva essere considerato in buona fede.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando il superamento del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 16 giugno 2016 e il ricorso notificato il 12 gennaio 2017. Ha escluso anche la sospensione feriale, in quanto la controversia ha natura previdenziale. La Corte ha inoltre osservato che, benché la domanda fosse formalmente qualificata come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., essa in realtà implicava un accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo contributivo e quindi riguardava un rapporto previdenziale; ha aggiunto che l'azione di ripetizione di contributi indebiti ha una disciplina propria, distinta dalla mera ripetizione d'indebito civilistica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato soccombente.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere che l'obbligazione contributiva grava sul datore di lavoro che paga le retribuzioni; la Corte non entra nel merito della censura, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.
È invocato dal ricorrente come fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito; la Corte osserva che, nella specie, la domanda è sostanzialmente diretta a un accertamento negativo dell'obbligo contributivo e non si esaurisce nella disciplina civilistica dell'indebito.
È applicato come termine semestrale per l'impugnazione, che nel caso concreto è stato superato, determinando l'inammissibilità del ricorso.
termine di sospensione feriale
La Corte esclude la sospensione feriale del termine di impugnazione perché la causa ha natura previdenziale.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a contributi previdenziali, l'azione proposta come ripetizione di indebito va scrutinata in base alla sua effettiva sostanza: se comporta l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo, la controversia conserva natura previdenziale.
- Le controversie aventi ad oggetto l'indebito pagamento di contributi previdenziali non sono automaticamente assoggettate alla sola disciplina generale dell'art. 2033 c.c., poiché l'azione di ripetizione può presentare una regolazione propria nel sistema previdenziale.
- Ai fini dell'impugnazione, il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. si applica anche alle cause previdenziali e, in tali controversie, non opera la sospensione feriale.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di decadenza per l'impugnazione, la Corte ne dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30546/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30550/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30552/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30554/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30560/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30561/2023 del 03/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →