Cassazione Penale, Sentenza n. 43675/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione, con motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., denunciando una reformatio in peius. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello, pur avendo escluso la continuazione interna contestata (capo 11), ha confermato la pena determinata in primo grado che aveva invece tenuto conto di quella continuazione, senza operare la correlativa riduzione della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Motivo: non avendo i giudici di merito quantificato la misura del singolo aumento ex art. 81 cod. pen. all'interno del capo che è stato escluso, la mancata eliminazione dell'aumento per la continuazione determina un concreto rischio di reformatio in peius; pertanto è necessaria una nuova determinazione della pena da parte del giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Regola il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per il modo in cui è stato trattato il ricorso (contraddittorio scritto tra le parti).
Norma richiamata nel motivo di ricorso: riguarda i limiti e gli effetti dell'impugnazione. Nel caso, è stata invocata per denunciare la reformatio in peius derivante dalla mancata riduzione della pena dopo l'esclusione di una causa di aumento.
Indica il reato più grave (fra quelli contestati) rispetto al quale è stata calcolata la pena di base; citato nella motivazione della decisione di merito relativa alla determinazione della pena.
Disciplina le conseguenze della recidiva sulla pena. La Corte territoriale aveva invocato la recidiva per mantenere la stessa misura sanzionatoria, ma la Cassazione ha chiarito che la recidiva non può essere utilizzata per eludere l'obbligo di rideterminare la pena quando viene meno un aumento per continuazione.
Regola l'aumento della pena per il concorso di reati (continuità/concorsualità). La Corte ha ritenuto che, essendo gli aumenti non stati quantificati singolarmente, l'eliminazione di un aumento (perché il fatto relativo è stato prosciolto) impone la rideterminazione della pena evitando la reformatio in peius; tale rideterminazione spetta al giudice del rinvio.
artt. 110 cod. pen.; 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norme richiamate nell'impianto accusatorio relativo ai capi per i quali era stata applicata la maggiorazione ex art. 81; utili per comprendere la composizione dei reati concorrenti la cui quantificazione sanzionatoria è stata contestata.
Massime di principio
- Se in grado d'appello viene esclusa una causa di aumento della pena (es. continuazione interna), il giudice deve rideterminare la pena tenendo conto dell'eliminazione di quell'aumento; non farlo può costituire reformatio in peius.
- Quando gli aumenti ex art. 81 cod. pen. non sono stati quantificati dai giudici di merito, il giudice di rinvio deve provvedere alla loro ricognizione e alla nuova determinazione della pena; la mancata quantificazione impedisce che il giudice d'appello lasci immutata la pena dopo modifiche del quadro di fatto.
- La recidiva o altre circostanze aggravanti (art. 99 cod. pen.) non possono essere invocate per negare la necessità di ridurre la pena quando viene meno una base (p. es. un aumento per continuazione) che aveva inciso sul calcolo complessivo.
- In caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, il rinvio è la prassi corretta affinché un diverso collegio valuti la nuova misura della pena in conformità ai principi stabiliti dalla Cassazione.
- Chi impugna in cassazione per reformatio in peius deve dimostrare l'anomalia del comportamento del giudice di merito nella determinazione della pena rispetto alle modifiche intervenute nel giudizio di merito.
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