Cassazione Penale, Sentenza n. 38188/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la qualificazione giuridica del fatto: il ricorrente deduceva che il reato contestato doveva essere quello di truffa semplice e non di frode assicurativa (art. 642 c.p.), sostenendo di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con la società proprietaria del veicolo (Nuova Arianna s.r.l.) e avendo documentato la propria estraneità alla società; la difformità di qualificazione, secondo il ricorrente, comporterebbe l'annullamento e un nuovo giudizio avanti il giudice territorialmente competente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come frode assicurativa (art. 642 c.p.), richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui tale fattispecie è una ipotesi speciale di truffa e può essere commessa anche da soggetti estranei al rapporto assicurativo. Ha inoltre escluso la pertinenza del precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente e ha condannato MAIDA al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
norma procedurale richiamata per il trattamento del giudizio con contraddittorio scritto, richiamata solo come riferimento procedurale
art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
norma che indica i motivi di cassazione dedotti (violazione di norme di diritto e motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto)
interpretata come fattispecie speciale di truffa diretta a tutelare anticipatamente e rafforzatamente il patrimonio delle compagnie assicurative; applicabile anche a soggetti estranei al rapporto contrattuale tra contraente e compagnia
consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000
Massime di principio
- La frode assicurativa ai sensi dell'art. 642 c.p. è una forma speciale di truffa: non è un reato "proprio" riservato esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo e può essere commessa anche da soggetti estranei al contratto assicurativo se l'azione è diretta a ledere il patrimonio della compagnia mediante manipolazione del rapporto contrattuale.
- La mera affermazione di estraneità del ricorrente rispetto alla società proprietaria del veicolo, se apodittica e non adeguatamente provata, non impedisce l'applicazione dell'art. 642 c.p.; occorre prova concreta che il comportamento non abbia inciso sul patrimonio della compagnia o non abbia utilizzato/riprodotto il rapporto assicurativo in modo fraudolento.
- La falsificazione di certificati o contrassegni assicurativi può configurare reati diversi (anche contro la fede pubblica) e, se non vi è un valido rapporto assicurativo con la compagnia, taluni casi possono non rientrare nell'art. 642; va valutata la concreta lesione del patrimonio della compagnia assicuratrice e la manipolazione del rapporto contrattuale.
- La differente qualificazione giuridica del fatto (truffa semplice vs. frode assicurativa) può avere effetti sul piano applicativo e sanzionatorio ma, per ottenere l'annullamento e un nuovo giudizio, il ricorrente deve dimostrare in modo non apodittico elementi fattuali tali da escludere l'elemento tipico della frode assicurativa.
- Nei ricorsi per cassazione il vizio dedotto deve essere specifico e supportato: motivi generici o affermazioni non provate possono determinare l'inammissibilità e l'addebito di spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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