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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21560/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda di condanna proposta da più amministrazioni pubbliche per ottenere dall'occupante il pagamento di un'indennità per illegittima occupazione di un arenile patrimoniale. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava gli occupanti al pagamento di una somma a titolo di occupazione sine titulo. In appello, il gravame degli originari convenuti veniva dichiarato inammissibile per tardività. La Corte d'appello respingeva inoltre, in via pregiudiziale, la richiesta di interruzione del giudizio formulata dal difensore di entrambi gli appellanti per il decesso di una delle due parti private, avvenuto tempo prima e dichiarato solo in comparsa conclusionale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 300 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione dell'evento interruttivo in comparsa conclusionale fosse comunque idonea, poiché dopo la riforma del 1990 la discussione collegiale non è più obbligatoria se non richiesta, e quindi la dichiarazione poteva intervenire fino alla scadenza del termine per le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente difettasse di interesse e di legittimazione a censurare il mancato riconoscimento dell'interruzione del processo per il decesso della litisconsorte, poiché le norme sull'interruzione sono poste a tutela della parte colpita dall'evento, o dei suoi eredi in caso di morte. Solo tale soggetto può dolersi dell'irrituale prosecuzione del giudizio; un litisconsorte necessario diverso non può far valere quel vizio. Poiché il ricorrente non aveva nemmeno allegato di agire quale erede della defunta, mancava la condizione dell'azione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    quinto comma; primo comma; richiamo all'art. 299 c.p.c.

    L'evento interruttivo deve essere dichiarato o notificato nei modi e tempi previsti dalla norma; la sua tutela è però posta nell'interesse della parte colpita dall'evento, non degli altri litisconsorti.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato come norma che individua gli eventi interruttivi rilevanti, tra cui la morte della parte o del suo rappresentante.

  • art. 100 c.p.c.

    L'azione o il ricorso è ammissibile solo in presenza di interesse concreto e attuale; nel caso mancava interesse del ricorrente a far valere il vizio interruttivo altrui.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La censura era prospettata come nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che, nei giudizi in cui non vi sia discussione orale, la dichiarazione dell'evento interruttivo potrebbe intervenire fino al termine per le memorie di replica.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Le norme sull'interruzione del processo sono poste a tutela esclusiva della parte colpita dall'evento interruttivo, o dei suoi eredi se la parte è deceduta; perciò il vizio della mancata interruzione non può essere fatto valere da un diverso litisconsorte, anche se necessario.
  • La mancata interruzione del processo non è rilevabile d'ufficio dal giudice e non costituisce motivo di nullità azionabile da chi non sia titolare dell'interesse protetto dalla disciplina interruttiva.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario un interesse concreto e attuale a impugnare; il difetto di tale interesse comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Chi invoca la nullità derivante dalla prosecuzione del processo dopo il decesso di una parte deve anche allegare e, se del caso, dimostrare la propria legittimazione sostanziale a far valere quel vizio, ad esempio perché erede del defunto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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