Cassazione Penale, Sentenza n. 44201/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 02/03/2021 che, in parziale riforma della decisione del GUP, aveva assolto l'imputato in relazione ad alcune rimanenze e a taluni beni strumentali ma lo aveva condannato per residue condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Il ricorrente deduceva: (1) omissione di risposta della Corte d'appello rispetto a un motivo d'appello relativo alla bancarotta fraudolenta documentale; (2) violazione di legge e insufficienza probatoria quanto agli elementi oggettivi e soggettivi delle bancarotte distrattiva e documentale (sostanzialmente contestando che i beni mancanti avessero valore e che vi fosse dolo); (3) vizio di motivazione sul dolo; (4) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche in presenza di precedenti penali e motivazione ritenuta stereotipata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'appello in sede d'appello non era specifico rispetto alla contestazione di bancarotta documentale; i motivi che impugnavano fatti e valutazioni probatorie sono stati giudicati inammissibili perché costituiscono sindacato 'in fatto' non consentito in sede di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondati. La Corte ha condiviso la ricostruzione del giudice d'appello che aveva distinto le condotte: assoluzione per alcune alienazioni dimostrate e condanna per la sparizione di attrezzature di cantiere la cui destinazione non era stata provata dall'imputato. È richiamato il principio secondo cui, in caso di mancato ritrovamento di beni aziendali, l'amministratore ha l'onere di dimostrare la loro destinazione; il dolo generico richiesto per la bancarotta distrattiva è ritenuto provato nella sentenza impugnata. Quanto alle attenuanti generiche, la loro esclusione è stata ritenuta motivata e insindacabile in Cassazione, anche alla luce dei precedenti penali. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 216, I. fall. (bancarotta)
Riferimento alle fattispecie di bancarotta fraudolenta (documentale e distrattiva); la Corte ha valutato le contestazioni alla luce delle distinzioni tra beni la cui destinazione è stata provata e altri la cui destinazione non è stata dimostrata.
art. 87, I. fall.
Richiama l'obbligo di verità dell'imprenditore interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni: giustifica l'inversione dell'onere della prova nei casi di mancato rinvenimento di beni aziendali.
Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'assenza di elementi positivi favorevoli legittimi il diniego delle attenuanti, specie in presenza di precedenti penali.
Riforma che richiede elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche; usata per giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti al ricorrente.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di appello e di cassazione i motivi devono essere specifici e argomentati: censure generiche sono inammissibili.
- In Cassazione è precluso il sindacato sui fatti quando il ricorso propone ricostruzioni alternative basate su valutazioni probatorie; la Corte di legittimità non riesamina la prova nè sostituisce l'apprezzamento del merito.
- Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, la mancata dimostrazione della destinazione di beni aziendali scomparsi comporta che l'onere probatorio gravi sull'amministratore/fallito: l'assenza di prova della destinazione può portare alla condanna.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico (la volontà consapevole di dare al patrimonio aziendale una destinazione diversa dalla garanzia dei creditori), non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né l'intento specifico di danneggiare i creditori.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice del merito e risulta insindacabile in Cassazione se motivato e non contraddittorio; l'assenza di elementi positivi rilevanti legittima il rifiuto delle attenuanti, specialmente se sussistono precedenti penali.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile o infondato può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione di una somma a titolo di cassa delle ammende.
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