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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18786/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IMU per l’annualità 2011 emessi da un Comune nei confronti dei proprietari di aree fabbricabili. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti; in appello la CTR ha accolto parzialmente sia l’appello principale del Comune sia quello incidentale dei contribuenti, ritenendo congruo il valore delle aree nella misura di euro 8,49 al mq, sulla base di una perizia tecnica richiamata nel giudizio. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’obbligo di motivazione e contraddittorietà della sentenza, perché la CTR avrebbe da un lato considerato adeguatamente motivati gli avvisi richiamanti la delibera comunale sui valori venali e dall’altro avrebbe rideterminato il valore delle aree sulla base dell’appello incidentale dei contribuenti; (2) motivazione apparente e violazione dell’art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe preferito la valutazione del tecnico di parte senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui le delibere comunali che predeterminano per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili hanno valore di presunzioni semplici, assimilabili a supporti razionali per il giudice, e rendono l’avviso sufficientemente motivato se vi è espresso richiamo alla delibera; resta però a carico del contribuente l’onere di provare un minor valore del bene, anche mediante perizia di parte. Nel caso concreto la CTR non è incorsa in contraddizione, perché ha ritenuto superabile la valutazione comunale alla luce degli elementi probatori introdotti in giudizio e della perizia tecnica richiamata dallo stesso Comune, considerando caratteristiche effettive del terreno e situazione del mercato immobiliare. È stata ritenuta inoltre non apparente la motivazione della sentenza impugnata, poiché la CTR ha esplicitato il percorso logico seguito, superando il minimo costituzionale di motivazione. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve essere presente e idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto la CTR ha assolto tale obbligo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; solo una motivazione meramente apparente integra nullità denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dell’obbligo motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ritiene configurabile un vizio scrutinabile nei termini prospettati.

  • art. 59 d.lgs. n. 446/1997

    Le delibere comunali sui valori venali delle aree fabbricabili costituiscono supporti presuntivi per la determinazione del valore imponibile e per la motivazione dell’accertamento.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrendo i presupposti del rigetto, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Le delibere comunali che determinano per zone omogenee il valore venale delle aree fabbricabili costituiscono un parametro presuntivo utilizzabile dall’amministrazione e dal giudice, non un vincolo assoluto e insuperabile.
  • Se l’avviso di accertamento richiama espressamente la delibera comunale di stima, la motivazione è in linea di principio sufficiente; grava poi sul contribuente l’onere di dimostrare un valore inferiore del bene.
  • La prova contraria del contribuente può essere fornita anche mediante perizia di parte, purché sorretta da elementi oggettivi riferiti alle caratteristiche concrete del terreno e al contesto di mercato.
  • Non sussiste vizio di motivazione apparente quando la sentenza espone, anche sinteticamente, le ragioni del convincimento e consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
  • In cassazione non è sindacabile la mera rivalutazione del merito o del materiale probatorio, ove la decisione impugnata abbia motivato in modo sufficiente e non illogico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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