Sentenza del 26/09/2019 n. 5486 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Accertamento - Silenzio Rifiuto - Presupposto dell'autonoma organizzazione in senso oggettivo - Attività di medico specialista ginecologo e libere professioni in genere - Impiego di personale dipendente e beni strumentali - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell'IRAP, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. La controversia riguardava in particolare se l'attività professionale di medico ginecologo fosse esercitata con un'organizzazione di mezzi e personale eccedente il minimo normalmente necessario per l'esercizio individuale della professione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione, poiché dai dati del Modello Unico risultavano spese per ammortamento di beni strumentali, canoni di locazione finanziaria, lavoro dipendente e assimilato, nonché compensi a terzi direttamente collegati all'attività professionale. Tali elementi, considerati nel loro insieme, superavano la soglia dell'id quod plerumque accidit e giustificavano l'applicazione dell'IRAP.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, primo periodo, d.lgs. 446/1997
L'IRAP è dovuta quando l'attività autonomamente esercitata si avvale di un'autonoma organizzazione, valutata in concreto sulla base dei mezzi e delle risorse impiegati.
Art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. 446/1997
Individua tra i soggetti passivi dell'IRAP coloro che esercitano arti e professioni, quando ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione.
Art. 49, comma 1, d.P.R. 917/1986
Rileva per la qualificazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma abituale.
Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001
Ha chiarito che l'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata e non il semplice esercizio individuale di un'attività professionale.
Cassazione, sentenze nn. 3673, 3676, 3678 e 3680 del 2007
Hanno elaborato i criteri per accertare in concreto la sussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio di arti e professioni.
Cassazione, sentenza n. 26144/2008
Conferma la necessità di verificare l'organizzazione effettivamente impiegata dal professionista, considerando personale, beni strumentali e risorse utilizzate.
Cassazione, sentenza n. 7609/2014
Ribadisce che la presenza di personale e mezzi eccedenti il minimo indispensabile può integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione.
Cassazione, sentenza n. 22674/2014
Conferma la valutazione complessiva degli elementi organizzativi e delle spese risultanti dalla dichiarazione fiscale.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista debba pagare l'IRAP non è sufficiente considerare la sola natura individuale dell'attività: occorre verificare se essa sia autonomamente organizzata.
- L'impiego stabile di personale dipendente o assimilato, soprattutto se non meramente occasionale o di supporto minimo, è un forte indice della presenza di autonoma organizzazione.
- Anche beni strumentali, leasing e compensi a terzi possono concorrere a dimostrare l'esistenza dell'organizzazione, quando il loro ammontare e la loro funzione superano il livello normalmente necessario per l'attività professionale.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, utilizzando anche i dati esposti nel Modello Unico e nelle scritture contabili; nessun singolo elemento è necessariamente decisivo in astratto.
- In una situazione analoga, il contribuente che chiede il rimborso o contesta l'IRAP deve dimostrare l'assenza di una struttura organizzativa autonoma o che le risorse impiegate siano strettamente indispensabili e non eccedenti il minimo ordinario.
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