Sentenza del 26/09/2019 n. 765 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Vicenza che aveva annullato il ruolo e la cartella di pagamento n. 124 2017 00291487 84, dell'importo complessivo di 8.387,16 euro. A seguito del controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico effettuati su immobili concessi in locazione da una società immobiliare. Secondo l'Agenzia, tali immobili costituivano beni strumentali o beni merce dell'impresa e i relativi costi erano già rilevanti nella determinazione del reddito d'impresa, sicché il riconoscimento della detrazione avrebbe comportato una duplicazione del beneficio fiscale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la detrazione spettasse soltanto per immobili il cui reddito fosse determinato secondo criteri catastali e per i quali i costi degli interventi non fossero deducibili come componenti negativi del reddito d'impresa. Poiché gli immobili della società erano riconducibili all'attività imprenditoriale e i relativi costi erano già considerati nella determinazione del reddito d'impresa, il beneficio è stato negato e la cartella di pagamento è stata ritenuta legittima. Le spese del giudizio sono state dichiarate irripetibili, senza condanna delle parti.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi
Ha costituito la base procedurale del controllo con cui l'Agenzia ha disconosciuto la detrazione indicata dalla società.
Art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296/2006
Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione e risparmio energetico
La disciplina agevolativa è stata interpretata nel senso che il beneficio non può determinare una duplicazione della deduzione quando i costi degli interventi sono già rilevanti ai fini del reddito d'impresa.
Art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi restrittiva sull'ambito soggettivo e oggettivo della detrazione per il risparmio energetico.
Art. 1 della legge n. 449/1997
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda [...] una quota delle spese sostenute [...] per la realizzazione degli interventi [...] sulle singole unità immobiliari residenziali [...] possedute o detenute
La norma è stata letta in coordinamento con la disciplina del reddito immobiliare e riferita agli immobili per i quali le spese non sono già deducibili nella determinazione del reddito d'impresa.
Art. 90 del T.U.I.R. n. 917/1986
I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito [...] secondo le disposizioni [...] per gli immobili situati nel territorio dello Stato. Le spese e gli altri componenti negativi relativi [...] non sono ammessi in deduzione.
La disposizione distingue gli immobili non strumentali e non costituenti beni merce, soggetti a reddito catastale e privi di deduzione ordinaria dei costi, dagli immobili dell'impresa i cui costi incidono già sul reddito d'impresa.
Art. 31 della legge n. 457/1978
Individua le categorie di interventi edilizi cui la normativa agevolativa fa riferimento.
Massime di principio
- Quando una spesa per interventi edilizi o energetici è già deducibile nella determinazione del reddito d'impresa, il riconoscimento anche di una detrazione fiscale può essere escluso per evitare una duplicazione del beneficio.
- Per valutare l'accesso a un'agevolazione occorre distinguere tra immobili soggetti a reddito fondiario e immobili qualificati come beni strumentali o beni merce dell'impresa.
- La mera proprietà societaria o la locazione a terzi non sono, da sole, decisive: rilevano la qualificazione fiscale dell'immobile e il modo in cui i relativi costi incidono sul reddito.
- Le norme agevolative devono essere interpretate insieme alle regole generali di determinazione del reddito applicabili al contribuente e non isolatamente.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la normativa vigente per l'anno d'imposta interessato, la tipologia dell'immobile, la natura dell'intervento e l'eventuale deduzione dei costi nella contabilità d'impresa.
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