Sentenza del 26/09/2019 n. 1122 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
TRIBUTI VARI - Tassa ispezione apparecchi radiologici - Mancata attività ispettiva - Dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto di irrogazione delle sanzioni relativo al mancato pagamento della tassa annuale di ispezione sugli apparecchi radiologici per gli anni 2012-2017. Ha sostenuto che il tributo non fosse dovuto in assenza di un'effettiva attività ispettiva, salvo un accesso eseguito nel 2017, che fosse stato abrogato dai successivi mutamenti legislativi e che gli studi odontoiatrici dovessero esserne esclusi. In appello ha inoltre richiamato il d.lgs. n. 187/2000, sostenendo che i controlli fossero ormai affidati a specifiche figure professionali estranee alla Regione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Liguria ha rigettato l'appello e confermato la debenza della tassa e delle sanzioni. Ha stabilito che il presupposto del tributo è il possesso di determinate apparecchiature radiologiche, non lo svolgimento concreto di un'ispezione nell'anno. La tassa annuale è destinata a finanziare le attività generali di controllo dell'autorità pubblica; pertanto, la periodicità delle ispezioni, anche biennale, non incide sull'obbligo di pagamento annuale. Il d.lgs. n. 187/2000 non ha abrogato, espressamente o implicitamente, il tributo e l'abrogazione disposta da altre Regioni non rileva per la Liguria. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della questione e dell'esistenza di orientamenti contrastanti.
Norme richiamate
Art. 196 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)
La norma costituisce una delle fonti dell'obbligo tributario e, secondo la sentenza, collega la tassa al possesso delle apparecchiature radiologiche, non alla concreta esecuzione di un'ispezione.
Art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Richiama e mantiene rilevante il quadro normativo relativo alla tassa di ispezione sugli apparecchi radiologici.
Legge regionale Liguria 27 dicembre 1994, n. 66, art. 4 e tariffa allegata
Ribadisce l'obbligo tributario regionale e conferma che il presupposto è il possesso delle apparecchiature, senza subordinare il pagamento allo svolgimento effettivo di un'ispezione.
Art. 4 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145
La previsione di ispezioni con cadenza biennale dimostra, secondo la sentenza, che la tassa annuale è autonoma rispetto alla frequenza delle verifiche concrete.
D.lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art. 8
La disciplina dei controlli e della protezione dal rischio radiologico non ha abrogato il tributo né eliminato il potere generale di controllo dell'autorità sanitaria pubblica.
Massime di principio
- Quando una tassa è strutturata come prelievo annuale collegato al possesso o alla disponibilità di determinate apparecchiature, il pagamento può essere dovuto anche se nell'anno non è stata effettuata un'ispezione concreta.
- La frequenza delle ispezioni non determina necessariamente la frequenza del tributo: un'attività ispettiva biennale può coesistere con una tassa annuale destinata a finanziare i controlli generali dell'amministrazione.
- L'assenza di un'ispezione effettiva non esclude l'obbligo tributario salvo che la legge colleghi espressamente il tributo all'esecuzione della specifica attività ispettiva.
- Una nuova disciplina tecnica o organizzativa dei controlli non abroga implicitamente un tributo precedente, a meno che contenga disposizioni incompatibili o un'abrogazione espressa.
- L'abrogazione del tributo in altre Regioni non produce effetti automatici nella Regione interessata, che resta regolata dalla propria normativa regionale vigente.
- Per contestare utilmente un tributo analogo occorre verificare il presupposto previsto dalla legge, la vigenza della disciplina regionale applicabile, l'eventuale cessazione del possesso delle apparecchiature e la corretta notifica e quantificazione dell'atto.
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