Sentenza del 26/09/2019 n. 1026 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Riscossione - Cartella di pagamento - Disconoscimento delle relate di notifica delle cartelle prodotte in fotocopia - Obbligo di deposito dell'originale - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione generica della conformità delle copie è stata ritenuta inefficace. Non sussiste un obbligo automatico di depositare gli originali delle relate di notifica quando siano state prodotte copie e la loro conformità non sia stata contestata in modo chiaro, specifico e circostanziato. La produzione in copia è quindi rimasta valida.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che le fotocopie delle relate di notifica non fossero conformi agli originali e che, pertanto, l’agente della riscossione fosse obbligato a depositare i documenti originali. La contestazione, tuttavia, è stata formulata in termini generici, mediante espressioni come "impugno e contesto" o contestazioni riferite indistintamente a tutta la documentazione, senza indicare specificamente quali documenti fossero contestati né quali differenze presentassero rispetto agli originali.
Massime di principio
- La contestazione della conformità di una copia all’originale deve essere specifica e dettagliata: occorre individuare il singolo documento contestato e indicare concretamente quali elementi differirebbero dall’originale.
- Formule generiche o di stile, come "impugno e contesto" o la contestazione indistinta di tutta la documentazione, non producono effetti giuridici sufficienti.
- La parte che produce una copia non è automaticamente obbligata a depositare l’originale; tale esigenza può sorgere solo in presenza di una contestazione efficace e circostanziata.
- In una controversia analoga è opportuno verificare tempestivamente le copie prodotte e contestarle indicando numero, data, contenuto e specifiche difformità del documento.
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