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Sentenza

Sentenza del 26/09/2019 n. 190 - Comm. Trib. Prov. Novara

Acconto d'imposta versato in Stato estero - Omessa dichiarazione - Richiesta di rimborso - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva di poter scomputare dalle imposte dovute in Italia le ritenute o gli acconti d'imposta versati in Portogallo, nonostante non avesse indicato i relativi redditi e il credito d'imposta nel quadro CE dei modelli UNICO. L'Amministrazione aveva negato il rimborso o il riconoscimento del credito sostenendo che l'omessa dichiarazione comportasse la decadenza dal relativo diritto.

La decisione

La richiesta del contribuente è stata ritenuta legittima. L'omessa indicazione in dichiarazione del credito d'imposta non determina automaticamente la perdita definitiva del credito, in assenza di una specifica sanzione normativa e quando non vi sia stato un danno per l'Erario. È stato quindi riconosciuto il diritto a considerare le imposte assolte in Portogallo, previa verifica della loro effettiva esistenza e spettanza, anche con riferimento a redditi di lavoro dipendente. La decisione si fonda sui principi di uguaglianza e capacità contributiva e sull'applicazione coerente di orientamenti già affermati in materia di Euroritenuta.

Norme richiamate

  • Articolo 3 della Costituzione italiana

    Il principio di uguaglianza impedisce che una mera omissione formale, priva di effettive conseguenze dannose per l'Erario, determini irragionevolmente la perdita sostanziale di un credito fiscale.

  • Articolo 53 della Costituzione italiana

    Il prelievo fiscale deve rispettare il principio di capacità contributiva; non è quindi legittimo imporre una tassazione superiore a quella effettivamente dovuta ignorando imposte già pagate all'estero, salvo una chiara base normativa per la decadenza.

  • Disciplina del credito d'imposta per imposte assolte all'estero e quadro CE dei modelli UNICO

    L'omessa compilazione del quadro CE costituisce un'omissione dichiarativa, ma non comporta automaticamente la decadenza dal credito se la legge non prevede espressamente tale effetto e il contribuente dimostra l'effettivo pagamento delle imposte estere.

  • Principi giurisprudenziali in materia di Euroritenuta

    Il principio secondo cui la mancata indicazione dichiarativa non determina necessariamente la perdita del credito può essere applicato, per coerenza, anche alle ritenute subite su redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.

Massime di principio

  • La mancata indicazione in dichiarazione di un credito fiscale non comporta automaticamente la sua perdita: occorre verificare se una norma preveda espressamente la decadenza.
  • Quando il contribuente dimostra l'effettivo pagamento di imposte all'estero, il credito o lo scomputo non dovrebbe essere negato per una mera omissione formale, se non vi è stato danno per l'Erario.
  • Il riconoscimento del credito richiede comunque la prova dell'esistenza, dell'importo e della definitività delle imposte estere pagate, nonché della loro riferibilità ai redditi dichiarati in Italia.
  • I principi di capacità contributiva e di uguaglianza possono impedire che una formalità dichiarativa produca una tassazione superiore a quella sostanzialmente dovuta.
  • La soluzione può variare se la normativa applicabile stabilisce espressamente un termine decadenziale, una specifica sanzione o condizioni formali indispensabili per esercitare il credito.

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