Cassazione Civile, Sentenza n. 6216/2021 del 05/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS aveva contestato alla Syracuse University il mancato versamento della "contribuzione minore" (assicurazioni per rischi quali maternità, disoccupazione involontaria, TBC etc.) relativa a lavoratori statunitensi che svolgevano a Firenze attività di direzione, amministrazione e docenza. La University deduceva che l'Accordo Italia-USA di Washington (23/5/1973), ratificato con legge n.86/1975, derogasse al principio di territorialità anche per le contribuzioni minori (quindi i lavoratori sarebbero rimasti coperti dalla legislazione statunitense), invocava il principio di reciprocità e sosteneva l'esistenza di tutele analoghe negli USA; chiedeva inoltre l'applicazione di esenzioni amministrative e contestava la cartella esattoriale. La Corte d'appello aveva condannato la University al versamento nei limiti del quinquennio precedente al 28/11/2002, ma aveva applicato un regime favorevole di esenzione dalle sanzioni per l'incertezza amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dalla Syracuse University, confermando che l'Accordo di Washington si applica primariamente alle assicurazioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e che la deroga al principio di territorialità per altri regimi previdenziali (le "contribuzioni minori") richiede la prova che la legislazione statunitense tuteli gli stessi eventi e/o che l'autorità italiana abbia esteso l'ambito. La University non ha dimostrato la copertura assicurativa statunitense né l'avvenuto versamento, né ha perfezionato la procedura amministrativa di esenzione basata sulla reciprocità. Tuttavia la Cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'INPS sul profilo sanzionatorio: ha ritenuto errata la scelta della Corte d'appello di applicare un regime sanzionatorio più favorevole per mera "certezza" amministrativa, poiché la giurisprudenza richiede l'integrale pagamento delle somme dovute come condizione per il regime sanzionatorio ridotto. Perciò la sentenza impugnata è cassata limitatamente a quel punto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame sulle sanzioni e per le spese.
Norme richiamate
Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale (Washington, 23 maggio 1973)
ratificato con legge n.86 del 1975
L'Accordo disciplina prioritariamente le assicurazioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti). La deroga al principio di territorialità per altri regimi previdenziali ("contribuzioni minori") è possibile solo se la legislazione degli Stati Uniti copre gli stessi eventi e/o l'autorità italiana indica espressamente l'estensione; pertanto l'art.7 va interpretato restrittivamente rispetto alle contribuzioni minori
Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra Italia e USA (2 febbraio 1948)
ratificato con legge n.385 del 1949 (art. IX e art.12 richiamati nella motivazione)
Non è idoneo, di per sé, a far venire meno l'applicazione dell'Accordo di Washington o delle norme interne in materia contributiva; non prevale sull'interpretazione convenzionale e normativa che limita l'eccezione di territorialità alle assicurazioni previste dall'Accordo
R.D.L. n.1827 del 1935
Stabilisce il principio generale di territorialità dell'ordinamento italiano in materia di previdenza sociale, principio derogabile solo nelle forme previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa nazionale
Prevede un regime sanzionatorio ridotto per le somme contributive; la Cassazione chiarisce che l'applicazione del regime piu' favorevole richiede l'integrale pagamento delle somme dovute entro i termini previsti dagli enti impositori
Legge n.317/1987 (richiamata come art.3, ottavo comma) / (citazione nella sentenza anche di legge n.398 del 1987 in altra parte)
Prevede la possibilita' per le imprese straniere di ottenere esenzione unilaterale dalla contribuzione tramite decreto del Ministero del Lavoro in presenza di reciprocita'; si tratta di una procedura amministrativa vincolata alla verifica della reciprocita' e non perfezionata nel caso di specie
Norma procedurale relativa al contributo unificato processuale: la Corte ha rilevato l'obbligo processuale per la parte ricorrente principale di versare un ulteriore importo se dovuto
E' richiamato fra i mezzi di impugnazione ma non è risultato decisivo per l'esito: richiama norme sul distacco e rapporti transnazionali del lavoro, profilo che in questa vicenda resta fattuale e non decisivo in sede di legittimità
Massime di principio
- Gli accordi internazionali vanno letti secondo la loro portata: l'Accordo Italia-USA del 1973 è centrato sulle assicurazioni IVS; l'estensione a "altri regimi" (contribuzioni minori) richiede prova che la legislazione estera copra gli stessi eventi o un atto di estensione da parte dell'autorità italiana
- La parte che invoca l'esenzione per effetto di una convenzione o di reciprocità deve dimostrare la sussistenza della copertura assicurativa estera e/o aver ottenuto l'atto amministrativo di esenzione; mere dichiarazioni non sono sufficienti
- Il principio di solidarietà che ispira la previdenza sociale consente l'esistenza di obblighi contributivi anche quando non vi sia sinallagmaticità immediata tra contributi versati e prestazioni effettivamente godute dai singoli lavoratori
- Le questioni relative allo status dei lavoratori (es. distacco) sono questioni di fatto: se non sono state assunte e decise in sede di merito non possono essere riformulate in sede di legittimità come nuovo presupposto fattuale
- Per ottenere il regime sanzionatorio piu' favorevole (riduzione delle sanzioni) è generalmente necessario l'integrale pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti; l'incertezza amministrativa non basta di per sé a giustificare la riduzione senza pagamento
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