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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6223/2021 del 05/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'opposizione di Cesare Cagli contro avviso di addebito per contributi alla Gestione separata riferiti agli anni 2005 e 2008. La questione centrale è l'interpretazione dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011) in relazione all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995: se i pensionati che svolgono attività libero-professionale e non sono tenuti a versare il contributo soggettivo alla cassa professionale di categoria siano comunque obbligati all'iscrizione e contribuzione alla Gestione separata INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello. Ha stabilito il principio, già affermato nella sentenza n. 7485/2020, secondo cui i pensionati che svolgono abitualmente attività libero-professionale e non versano il contributo soggettivo a un ente previdenziale di categoria sono soggetti all'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata (art. 2, comma 26, l. n. 335/1995). Ha spiegato che l'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 esclude dall'iscrizione solo i soggetti indicati nel comma 11 (cioè i pensionati che risultino assoggettati all'obbligo contributivo da parte delle casse di categoria dopo adeguamento statutario), per cui l'esclusione è condizionata all'adeguamento statutario delle casse. Richiamando il decreto ministeriale 14.3.2012 (art. 1, comma 2) ha inoltre chiarito l'effetto transitorio e la portata temporale della disciplina. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    Definisce la Gestione separata e l'obbligo di iscrizione per i soggetti che svolgono attività libero-professionale quando non è costituita una posizione previdenziale presso casse di categoria; la Corte ha ritenuto che la norma imponga iscrizione se il pensionato non versa un contributo soggettivo alla cassa di categoria.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)

    "i soggetti di cui al comma 11"

    Norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26: esclude dall'iscrizione alla Gestione separata i pensionati indicati nel comma 11 (quelli che versano il contributo soggettivo alle casse private) ma tale esclusione opera solo nei casi in cui la cassa di categoria abbia adeguato il proprio statuto; non estende l'esclusione ai pensionati che non versano contributo soggettivo.

  • Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 14.3.2012 (Disposizioni attuative commi 11-14 art. 18 d.l. 98/2011)

    "con effetto dal 7 gennaio 2012, qualora, l'ente previdenziale non abbia assunto una o piu delibere di modifica statutaria ... i soggetti già pensionati ... sono tenuti a versare ... i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50 per cento"

    Atto attuativo che chiarisce la disciplina transitoria: se le casse non adeguano gli statuti entro il termine, i pensionati devono versare contributi alla cassa nella misura ridotta del 50% a decorrere dal 7/1/2012; conferma a contrario che, anteriormente alla modifica statutaria, la Gestione separata poteva trovare applicazione.

  • Statuto INARCASSA (art. 7, 23, 37 approvato 28.11.1995) e disposizioni di legge richiamate (art. 3 L. n. 179/1958; artt. 10 e 21 L. n. 6/1981)

    Richiamati per il contesto relativo agli obblighi di iscrizione e contribuzione alle casse professionali di categoria; la Corte osserva che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando non sia costituita una posizione previdenziale contributiva presso la cassa di categoria.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 30344/2017; Cass. nn. 32166, 32167, 32508/2018; Cass. n. 7485/2020

    La Corte si è richiamata a precedenti decisioni (in particolare la n. 7485/2020) che hanno affermato il principio per cui i pensionati che svolgono attività libero-professionale e non versano contributo soggettivo alla cassa di categoria sono tenuti all'iscrizione e contribuzione alla Gestione separata.

Massime di principio

  • Il pensionato che svolge attività libero-professionale è obbligato all'iscrizione alla Gestione separata se, per tale attività, non versa il contributo soggettivo a una cassa previdenziale di categoria.
  • L'esclusione dalla Gestione separata prevista dall'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 riguarda solo i pensionati per i quali le casse di categoria abbiano effettivamente adeguato gli statuti e previsto l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico dei pensionati.
  • Prima dell'adeguamento statutario delle casse di categoria (e fino agli effetti stabiliti dagli atti attuativi), la Gestione separata poteva avere efficacia attrattiva sui redditi da lavoro autonomo dei pensionati: pertanto possono risultare dovuti contributi per periodi anteriori all'adeguamento.
  • Gli atti attuativi (es. decreto ministeriale 14.3.2012) definiscono effetti e limiti temporali dell'adeguamento delle casse: verificare sempre le date di efficacia e le misure transitorie (es. contributo al 50% dal 7/1/2012) per determinare l'obbligo contributivo.
  • In casi analoghi occorre accertare se il professionista-pensionato sia soggetto all'obbligo di versamento del contributo soggettivo alla relativa cassa; in mancanza, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS sussiste.

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