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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6221/2021 del 05/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il licenziamento disciplinare intimato l'8-13.1.2016 per falsa attestazione di presenza in servizio (timbratura del cartellino effettuata da un collega). Denunciava vizi della procedura disciplinare: mancata garanzia del diritto di difesa perché, dopo aver recusato il titolare e il suo sostituto dell'UPD per presunta incompatibilità (denunce penali a suo carico), non sarebbe stato nuovamente convocato ma avrebbe ricevuto il provvedimento sottoscritto dal medesimo titolare; contestava inoltre l'uso degli atti del procedimento penale (ordinanza del GIP e atti della polizia giudiziaria) come base della contestazione disciplinare senza una autonoma istruttoria interna; invocava violazioni del Codice di comportamento (art. 6 D.M. 28.11.2000) e del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i motivi: la Corte territoriale aveva valutato e respinto le censure sull'incompatibilità dei componenti dell'UPD richiamando la delibera aziendale; inoltre il ricorrente, nelle audizioni, non aveva fornito giustificazioni sui fatti contestati ma solo eccezioni formali. La Corte ha affermato il principio secondo cui la pubblica amministrazione può avvalersi degli atti del procedimento penale come base per la contestazione disciplinare e non è obbligata a svolgere un'istruttoria autonoma prima di contestare i fatti. In concreto, è stata confermata la prova aziendale della ripetuta violazione disciplinare (falsa attestazione di presenza), la compromissione del rapporto fiduciario e la legittimità del licenziamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater c.1 lett. h)

    ripetuta violazione dell'art. 55 quater c. 1 lett. h) del d.lgs. n. 165 del 2001

    La condotta contestata (falsa attestazione di presenza) è qualificata come illecito disciplinare rilevante ai fini del licenziamento

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis

    art. 55 bis n. 2 e n. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato a tutela della regolarità del procedimento disciplinare; la Corte ha ritenuto non sussistente alcun vizio procedurale tale da invalidare il procedimento, dato che le contestazioni sull'incompatibilità erano state esaminate e respinte

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter

    Regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale; la Corte interpreta la norma nel senso che non impedisce alla P.A. di utilizzare gli atti del processo penale per motivare la contestazione disciplinare

  • Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.M. 28.11.2000), art. 6

    art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni emanato con D.M. del 28.11.2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un obbligo di astensione degli istruttori in caso di cause pendenti o inimicizia; la Corte ha ritenuto che le eccezioni non fossero fondate né avessero inciso sulla regolarità del procedimento

  • Costituzione, art. 97

    art. 97 della Costituzione

    Invocato in relazione ai principi di imparzialità e terzietà della P.A.; la Corte ha ritenuto che tali principi non siano stati violati nel caso concreto

  • Codice di procedura penale, artt. 653 e 654

    Richiamati in relazione agli effetti degli esiti processuali; la Corte osserva che la disciplina vigente ha regolato il rapporto tra giudizio penale e procedimento disciplinare, superando la pregiudiziale penale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 c. 1 quater

    art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicata in ordine all'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento

Massime di principio

  • La pubblica amministrazione può legittimamente utilizzare gli atti del procedimento penale (ordinanze del GIP, atti di polizia giudiziaria) come base per la contestazione disciplinare senza essere obbligata a svolgere un'istruttoria autonoma preventiva
  • Le eccezioni di incompatibilità o di vizio del procedimento disciplinare devono essere adeguatamente provate e sono esaminate dal giudice di merito; in cassazione non è consentito riesaminare i fatti e le prove se non è dimostrato un errore di diritto o un vizio formale rilevante
  • Il diritto di difesa si realizza anche mediante la convocazione per le giustificazioni: se il lavoratore, pur convocato, non fornisce spiegazioni sostanziali sui fatti contestati, la sua posizione disciplinare può essere comunque valutata e sanzionata
  • La perdita del rapporto fiduciario è una valida ragione disciplinare per il licenziamento quando emergano ripetute violazioni di correttezza e lealtà (es. false attestazioni di presenza) che pregiudicano l'organizzazione del servizio
  • In sede di impugnativa giudiziale del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di provare le condotte contestate; tuttavia può integrare o produrre ulteriori prove in giudizio anche se non acquisite nel procedimento disciplinare

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