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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16981/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP del 15/06/2023 che ha confermato la confisca, ai sensi dell'art. 240-bis c.p., della somma di euro 130.635 rinvenuta in contanti nella disponibilità del Limonta, nell'ambito di una condanna per usura ed estorsione (patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). Il ricorrente contestava la legittimità della confisca e la motivazione, sostenendo la provenienza lecita della somma mediante documentazione bancaria (prelievi di contanti) e dichiarazioni dei redditi delle aziende di famiglia, nonché la proporzione della somma rispetto ai redditi familiari (utile aziendale complessivo indicato pari a 2.225.088 euro nel periodo 2015-2022). Ha altresì dedotto contraddittorità della motivazione tra le valutazioni della sentenza e le produzioni difensive.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere essenzialmente generico e volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, cosa non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto la motivazione del giudice del rinvio logica e persuasiva: la documentazione bancaria non era idonea a giustificare la presenza della somma (alcuni prelievi riferiti alla madre e datati dodici anni prima), l'ammontare, le modalità di occultamento e la composizione del denaro erano incongruenti con una provenienza lecita, le dichiarazioni dei genitori erano compromesse dall'interesse al risultato e il ricorrente aveva dichiarato reddito zero nel periodo rilevante (2015-2019). Inoltre la Corte osserva che, se si volesse sostenere la titolarità di terzi sulla somma, il ricorrente non avrebbe comunque legittimazione per impugnare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento; il ricorrente era stato condannato con applicazione della pena concordata con il PM.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca per sproporzione di disponibilità patrimoniale rispetto ai redditi dichiarati; la Corte ha ritenuto legittima la confisca in assenza di prova convincente della lecita provenienza del denaro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata alla parte ricorrente.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di criterio applicativo dell'ammenda e della valutazione dell'assenza di colpa dell'impugnante; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la semplice rivalutazione del materiale probatorio: il ricorso deve criticare specificamente la motivazione e le censure del giudice di merito, non limitarsi a riproporre elementi già valutati.
  • La confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis c.p. è legittima se non viene fornita una prova convincente e contestuale della lecita provenienza delle disponibilità, anche considerando modalità di occultamento, composizione delle banconote e contesto fattuale.
  • Documentazione bancaria e dichiarazioni di reddito devono dimostrare in modo coerente e temporalmente pertinente la provenienza dei contanti; prelievi effettuati da terzi o datati molto anteriori al rinvenimento possono essere ritenuti inconferenti.
  • Le dichiarazioni rese da soggetti con un interesse diretto all'esito del giudizio (es. familiari) hanno valore probatorio limitato e possono essere svalutate se non supportate da elementi indipendenti.
  • Chi sostiene che i beni appartengono a terzi deve dimostrare adeguatamente la titolarità altrui; altrimenti può mancare la legittimazione ad impugnare determinate decisioni.
  • L'inammissibilità di un ricorso comporta quasi automaticamente condanne per spese e, se del caso, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; l'assenza di colpa nell'impugnazione è stringente da provare.

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