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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15607/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna di un imputato per detenzione di cocaina, in concorso con un coimputato, a fini di cessione a terzi: la sostanza era pari a 24,05 grammi complessivi, con 5,41 grammi già suddivisi in 14 bustine e un ulteriore involucro contenente 8,6 grammi, per complessive 124 dosi medie singole. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale valorizzato, ai fini del concorso, il ritardato arresto del veicolo, la fuga con il coimputato a bordo, il lancio dell'involucro dal finestrino e il successivo rifiuto di fornire il codice di sblocco del telefono; 2) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, riconosciuta invece al coimputato; 3) mancanza di motivazione e nullità della sentenza per asserita violazione di diritti convenzionali (artt. 6 §1, 6 §2, 8 e 14 CEDU), in relazione alla motivazione apparente, alla lettura contra reo del rifiuto di fornire il PIN, alla pretesa lesione della privacy e alla disparità di trattamento rispetto al coimputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze mirassero sostanzialmente a una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione delle sentenze di merito fosse congrua, logica e non contraddittoria. Ha valorizzato la fuga del veicolo, il comportamento del ricorrente, il messaggio visibile sul telefono, il confezionamento della droga e il numero di dosi ricavabili, escludendo anche il travisamento della prova in presenza di "doppia conforme". Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato separatamente giudicato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice applicata per la detenzione di cocaina finalizzata alla cessione a terzi; la Corte conferma la qualificazione del fatto sulla base del dato quantitativo e delle modalità di confezionamento della sostanza.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    ipotesi lieve invocata dalla difesa ma esclusa dalla Corte territoriale in ragione del quantitativo, del confezionamento e del contesto fattuale, ritenuto non occasionale e non rudimentale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 6 § 1 CEDU

    censura difensiva ritenuta generica e comunque assorbita dall'accertata congruità della motivazione di merito.

  • art. 6 § 2 CEDU

    invocato per contestare l'interpretazione del rifiuto di fornire il PIN, ma la doglianza è stata ritenuta infondata e generica.

  • art. 8 CEDU

    richiamato dalla difesa per la tutela della privacy in relazione alla richiesta del PIN del telefono, senza incidenza sulla decisione di legittimità.

  • art. 14 CEDU

    invocato per lamentare disparità di trattamento rispetto al coimputato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa una nuova valutazione del fatto e delle prove: il ricorrente non può sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio come se il giudizio di cassazione fosse un terzo grado di merito.
  • Nel caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se si indica specificamente un dato probatorio introdotto per la prima volta nella motivazione di appello e asseritamente travisato.
  • La motivazione è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente, non contraddittoria e congrua rispetto alle emergenze processuali, anche se il ricorrente contesta singoli passaggi della ricostruzione fattuale.
  • Ai fini dell'accertamento del concorso nel reato di detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio, possono assumere rilievo indiziari il comportamento di fuga, il coordinamento con il correo, l'abbandono della sostanza durante l'inseguimento e altri elementi sintomatici della disponibilità condivisa dello stupefacente.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 può essere respinta quando il quantitativo, il confezionamento in dosi e il contesto complessivo escludano la occasionalità e la rudimentalità della condotta.
  • Il diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati non integra di per sé vizio di motivazione in cassazione, salvo che il giudizio comparativo sia sostenuto da affermazioni irragionevoli o paradossali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

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