Cassazione Civile, Ordinanza n. 20238/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico del 2000 per la costruzione di una nuova piscina comunale. La società appaltatrice ha agito per far dichiarare illegittima la risoluzione unilaterale per inadempimento adottata dal Comune nel 2005, deducendo vizi procedurali del provvedimento, insussistenza di un proprio inadempimento, e chiedendo anche il pagamento di somme per lavori ulteriori o non contabilizzati. Il Comune si è difeso chiedendo il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto, la restituzione di importi pagati in eccesso rispetto alle lavorazioni eseguite e il risarcimento danni. Dopo CTU e riunione di due giudizi, il Tribunale ha respinto le domande della società e ha condannato l'impresa al pagamento di una somma al Comune; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 119 e 121 d.P.R. 554/1999 per asserita illegittimità della procedura di risoluzione e per mancata redazione degli atti presupposti; 2) violazione della disciplina del d.P.R. 554/1999 per applicazione incoerente e per avere il giudice valorizzato la mancanza di riserve; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la domanda sarebbe stata intesa erroneamente come relativa a lavori extracontrattuali e non a lavori contrattuali non contabilizzati; 4) violazione dell'art. 165 d.P.R. 554/1999 per l'asserita idoneità della trasmissione di un plico raccomandato a integrare le riserve, in mancanza del registro di contabilità. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibili congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, rilevando da un lato la genericità e l'inidoneità della censura sul vizio di motivazione e sulla qualificazione della domanda, dall'altro il difetto di specificità e di interesse rispetto a una delle rationes alternative poste a base del rigetto; ha quindi dichiarato inammissibile l'intero ricorso, condannando la società ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società appaltatrice. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con le ragioni decisive della sentenza d'appello; che il secondo, terzo e quarto motivo fossero in parte generici, in parte non pertinenti al vizio denunciato, e comunque inammissibili anche per difetto di interesse perché diretti contro una sola delle rationes alternative della decisione, rimasta sorretta dall'altra. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999
comma 1, comma 2, comma 4
La relazione particolareggiata del direttore dei lavori è atto prodromico al procedimento di risoluzione, ma la sua mancanza non rileva quando sia imputabile alla condotta dell'appaltatore e quando la stazione appaltante abbia comunque svolto quanto ragionevolmente esigibile per accertare lo stato dei lavori. Il giudice ha inoltre valorizzato che l'impresa aveva avuto uno spazio difensivo maggiore di quello richiesto dalla norma.
art. 121 d.P.R. n. 554 del 1999
Lo stato di consistenza e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera sono atti successivi alla risoluzione; la loro mancata redazione non incide sulla validità del provvedimento di risoluzione.
art. 165 d.P.R. n. 554 del 1999
La mancata tempestiva iscrizione della riserva è stata ritenuta rilevante ai fini dell'esclusione del diritto al compenso per i lavori non contabilizzati, ma le censure sulla sua applicazione sono state ritenute generiche e inammissibili.
art. 342 della legge n. 2248 del 1865
Per i lavori extracontrattuali non autorizzati con ordine scritto del direttore dei lavori e senza preventiva approvazione degli organi competenti non è riconosciuto alcun aumento di compenso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle tesi già svolte in appello integra un non motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni, argomentazioni difensive, singoli elementi istruttori o la diversa qualificazione giuridica della domanda.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'erronea interpretazione della domanda è censurabile come nullità processuale solo se determina violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; in mancanza, la censura resta inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e pertinenti alla decisione impugnata; la mancanza di specificità o il mancato confronto con le rationes della sentenza comportano inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti, va dato atto dell'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le difese svolte nei gradi di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non già questioni giuridiche, argomentazioni difensive, elementi istruttori isolati o la diversa lettura della domanda.
- Se la decisione di merito è sorretta da più rationes autonome, la censura che colpisce solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse, perché l'altra basta da sola a reggere il dispositivo.
- Nei lavori pubblici, l'appaltatore non può pretendere il pagamento di lavorazioni extracontrattuali prive di ordine scritto del direttore dei lavori e di preventiva autorizzazione, e la mancata tempestiva riserva può precludere il diritto a maggiori compensi per lavorazioni contrattuali non contabilizzate.
- La mancata redazione di atti procedimentali imputabile alla stessa impresa non consente all'appaltatore di eccepire l'illegittimità della risoluzione per difetti formali della procedura.
- L'erronea qualificazione della domanda è censurabile solo se incide sul petitum e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non basta dedurre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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