Cassazione Penale, Sentenza n. 25291/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Appello per cassazione contro la conferma, in sede di appello, della sentenza che aveva ritenuto la continuazione con un reato più grave già giudicato (sentenza irrevocabile del 28/12/2017) e aveva condannato la Aieta per associazione mafiosa (periodo contestato 2011-2016). I difensori hanno dedotto: (a) selezione e travisamento degli elementi di prova, contestando la rilevanza della precedente condanna e chiedendo valutazione delle altre risultanze (assenza di coinvolgimento nei reati 'fine', informazioni e sentenze riguardanti il clan); (b) travisamento del contenuto di una intercettazione ambientale del 31/8/2014; (c) travisamento e insufficiente riscontro delle dichiarazioni del collaboratore Mario Lorusso (art.192, comma 3 c.p.p.); (d) violazione dell'art.416-bis c.p.; inoltre hanno contestato la determinazione dell'aumento di pena (vizi per violazione art.81 c.p. e mancanza di motivazione rispetto all'aumento di 5 anni, con richiamo generico all'art.133 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di doglianza. Ha confermato la valutazione combinata delle due decisioni di merito (cd. "doppia conforme") e il metodo argomentativo adottato: la sentenza impugnata ha considerato la precedente condanna come "elemento significativo" e l'ha valutata unitamente alle dichiarazioni del collaboratore Lorusso e all'intercettazione ambientale, ravvisando riscontri individualizzanti (annotazione di servizio e visura camerale) e ritenendo credibile il collaboratore per il suo ruolo apicale e la coerenza della sua narrazione. Sulla determinazione dell'aumento di pena la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito non illogica né arbitraria, trattandosi di valutazione discrezionale fondata su gravità, ruolo apicale, comportamento processuale e pericolosità. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena principale e misure accessorie già stabilite in grado di merito) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama la regola di valutazione delle dichiarazioni di collaboratori/testimoni: è necessario valutare credibilità e attendibilità, nonché l'esistenza di riscontri esterni. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di Lorusso fossero intrinsecamente e estrinsecamente attendibili e avessero riscontro nell'intercettazione e in altri atti (annotazione di servizio, visura camerale).
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto non censurata la sussistenza dell'associazione e ha valutato la partecipazione della Aieta, anche avvalendosi della precedente condanna come elemento significativo insieme ad altri elementi probatori per accertare la permanenza nel periodo contestato (2011-2016).
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla determinazione del cumulo/continuazione; la Cassazione ha ritenuto infondate le censure relative alla determinazione dell'aumento di pena, in quanto la misura aggiuntiva è stata adeguatamente motivata dai giudici di merito.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di merito ha fatto riferimento all'art.133 per motivare l'aumento della pena (gravità del fatto, ruolo apicale, pericolosità e comportamento processuale). La Cassazione ha ritenuto tale motivazione non manifestamente illogica né arbitraria.
Massime di principio
- Una precedente condanna definitiva per lo stesso tipo di reato può essere valutata non come prova 'ultrattiva' automatica ma come "elemento significativo" da inserire in un più ampio compendio probatorio per accertare la persistenza di ruoli o condotte nel periodo successivo.
- Le dichiarazioni di collaboratori o pentiti richiedono valutazione sia della credibilità intrinseca sia di riscontri estrinseci: tali riscontri non devono essere necessariamente prove autosufficienti, ma devono essere indipendenti e avere valenza individualizzante rispetto all'imputato.
- Le intercettazioni vanno interpretate contestualmente e possono costituire riscontro individualizzante delle dichiarazioni di terzi quando il loro contenuto sia coerente con altri elementi probatori (documenti, annotazioni, visure).
- Quando la sentenza d'appello riprende e conferma le argomentazioni del primo grado formando una "doppia conforme", la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione: è sufficiente che il complesso argomentativo sia logico e adeguato e che non emergano illogicità o arbitrarietà manifeste.
- La determinazione della misura dell'aumento di pena è valutazione discrezionale dei giudici di merito; in Cassazione può essere censurata solo se la motivazione è manifestamente illogica o priva di specificità e individualizzazione.
- Il giudice del gravame non è tenuto a confutare punto per punto tutte le eccezioni difensive: sono implicitamente respinte le deduzioni difensive incompatibili con la decisione adottata, purché la motivazione complessiva risulti coerente e comprensibile.
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