Cassazione Penale, Sentenza n. 31440/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato alcune contestazioni (associazione a delinquere, intestazione fittizia, autoriciclaggio) e aveva comunque ritenuto sussistente il tentativo di truffa aggravata e indebita compensazione per il "superbonus", applicando gli arresti domiciliari a Mario Ciaccia; il PM denunciava errata interpretazione e applicazione di norme (fra cui art. 512-bis e art. 416 c.p.) e vizi di motivazione, nonché un errato apprezzamento del momento consumativo della truffa. Il ricorrente (Ciaccia) censurava la mancanza di gravità indiziaria, l'inutilizzabilità delle intercettazioni (per mancata acquisizione dei decreti autorizzativi), l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) e il travisamento dei fatti nella ricostruzione del concorso nel reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo preliminare e assorbente proposto dalla difesa di Ciaccia in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni: il Tribunale del riesame ha erroneamente affermato che la difesa non aveva chiesto l'acquisizione dei decreti autorizzativi, mentre tale richiesta era stata formulata; ciò configura un errore in procedendo e una nullità che ha inciso sul corretto esercizio del diritto di difesa. Per questo motivo la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Roma, disponendo che il giudice a quo compia nuovamente l'atto nullo (acquisizione e verifica della legittimità delle intercettazioni) e rivaluti le esigenze cautelari e i gravi indizi. Non è stata pronunciata in questa sede sull'utilizzabilità definitiva delle intercettazioni né sul merito sostanziale delle imputazioni, che restano oggetto del nuovo esame.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Contestata in ricorso dal PM come elemento del programma criminoso; il Tribunale del riesame aveva escluso l'associazione ritenendo più attinente l'ipotesi del concorso di persone nel reato per mancanza di un programma duraturo e indeterminato.
art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
Oggetto della contestazione in relazione al "superbonus"; il Tribunale aveva qualificato il fatto nella forma del tentativo per assenza dell'evento dannoso, mentre il PM censurava tale qualificazione e il momento consumativo individuato.
art. 648-ter cod. pen. (ricettazione/reati connessi)
Richiamato fra le imputazioni iniziali; il Tribunale del riesame aveva rigettato i gravi indizi per tali reati per insufficienza indiziaria.
art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione)
Richiamato dal Tribunale del riesame come possibile fattispecie concorrente con la truffa, nella forma tentata, relativamente alla compensazione dei crediti imposta.
Artt. 119 e 121 D.L. 34/2020
Norme che hanno istituito i crediti d'imposta (superbonus) al centro della frode contestata: emissione di fatture per lavori non eseguiti e cessione di crediti inesistenti.
art. 512-bis cod. pen.
Richiamato dal PM in relazione a misure di prevenzione e intestazioni fittizie: il ricorso del PM denunciava errata applicazione e interpretazione della norma; la Corte non si è pronunciata sul merito della questione perché ha annullato per vizio procedurale l'ordinanza impugnata.
D.Lgs. n. 159/2011 (normativa di prevenzione)
art. 1 lett. b), art. 4 lett. c), art. 16 lett. a)
Richiamate dal PM nella prospettazione sulla possibile finalità di occultamento di ricchezza e uso di prestanome; il Tribunale del riesame non ha ritenuto provata tale finalità a livello indiziario.
art. 181, comma 3 cod. proc. pen.
Applicato dalla Cassazione per disporre la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo (errore in procedendo) affinché il giudice a quo ripristini la situazione difensiva comprimibile.
Artt. 267, 273, 274, 292 cod. proc. pen. e art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) ed e))
Rimessi fra i motivi indicati dalle parti (rilievi sulla motivazione, inutilizzabilità delle intercettazioni, travisamento); la Corte li ha ritenuti assorbiti dal motivo preliminare sull'utilizzabilità delle intercettazioni che ha portato all'annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La utilizzabilità delle intercettazioni è vincolata all'esistenza e alla verifica dei relativi decreti autorizzativi: se la difesa richiede l'acquisizione di tali decreti e il giudice dell'impugnazione omette tale accertamento, la decisione può essere viziata da nullità rilevante e comportare annullamento con rinvio.
- Un errore in procedendo del giudice dell'impugnazione (es. fondare la decisione su un presupposto di fatto erroneo circa la condotta difensiva) può incidere sul diritto di difesa e giustificare la regressione del procedimento per ripristinare la situazione procedimentale.
- Quando la gravità indiziaria fa affidamento in misura significativa su atti provatori la cui legittimità è contestata (intercettazioni, acquisizioni non validate), il giudice di merito o di riesame deve preliminarmente decidere sulla legittimità di tali fonti prima di fondare su di esse la misura cautelare.
- La distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato richiede elementi relativi alla durata, all'indeterminazione del programma criminoso e alla struttura organizzativa: più episodi ravvicinati e diretti a uno scopo definito possono orientare per il concorso piuttosto che per l'associazione a delinquere.
- In casi di frodi con crediti d'imposta (superbonus) esiste un profilo controverso sul momento consumativo della truffa: la giurisprudenza valuta se il reato si perfezioni con la liquidazione/compensazione da parte dell'intermediario/istituto o già con le condotte idonee a arrecare il danno; tuttavia, questioni di questo tipo richiedono accertamenti probatori specifici e non si risolvono in sede cautelare senza solide basi indiziarie.
- La misura cautelare non può fondarsi su presunzioni generiche o su una sovrapposizione immotivata tra attività lecita e presunta attività illecita: è necessario che il PM dimostri concretezza degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione) con riferimento alla posizione specifica dell'indagato.
- Se in sede di appello o riesame emergono profili procedurali che comprimono l'attività difensiva, le parti possono ottenere la regressione del procedimento per consentire la rinnovazione degli atti e la valutazione ex novo dei profili incidenti.
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