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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32423/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi e alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa. Secondo la Corte, l'unico motivo di ricorso si risolveva nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie e testimoniali e, quindi, nella sollecitazione di una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta completa, coerente e priva di manifeste illogicità. Il ricorrente, inoltre, non si confrontava specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione e formulava affermazioni assertive, prive dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche idonee a sostenere le censure, incorrendo nel vizio di aspecificità. Quanto alla persona offesa, il ricorrente contestava la sua attendibilità, ma la Corte ha rilevato che tale valutazione costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito quando sorretta da motivazione logica e non contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure proponessero una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità, che la motivazione della sentenza impugnata non presentasse manifeste illogicità e che le doglianze fossero altresì aspecifiche per mancato confronto con la motivazione della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    La Corte richiama la puntuale motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte applica la sanzione dell'inammissibilità al ricorso aspecifico, caratterizzato da affermazioni assertive non confrontate con le argomentazioni della decisione impugnata.

  • art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003

    La disposizione è richiamata quale base dell'obbligo di omettere generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte applica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto nel dispositivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto e l'autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito; il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica di una manifesta illogicità immediatamente percepibile, senza sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione del compendio probatorio.
  • È inammissibile il ricorso che, prospettando violazioni di legge o vizi motivazionali, si limiti a sollecitare una diversa interpretazione delle risultanze probatorie e testimoniali, senza individuare un effettivo vizio rilevante nel giudizio di legittimità.
  • La censura è aspecifica e determina l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente non si confronta con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e formula mere affermazioni assertive, prive dell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche posti a sostegno della doglianza.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è una questione di fatto riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole il giudizio di responsabilità, previa rigorosa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca; i riscontri esterni non sono necessari, assumendo carattere meramente opportuno.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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