Cassazione Civile, Ordinanza n. 07623/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo agli anni d’imposta 2009 e 2010, emesso a seguito di PVC, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato imposte contestando alla società l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello nella compravendita di materiale elettronico. Secondo l’Ufficio, i fornitori nazionali apparenti erano società cartiere o filtro, prive di reale struttura organizzativa, che si approvvigionavano da fornitori comunitari occultati omettendo il versamento dell’IVA e rivendevano la merce alla contribuente. La CTR aveva annullato l’avviso ritenendo, in sostanza, che l’Ufficio dovesse individuare il fornitore comunitario reale, che fosse provato l’effettivo trasporto/consegna della merce e che l’iscrizione al sistema VIES e la titolarità di partita IVA dimostrassero l’effettività dei fornitori e la non conoscibilità della frode. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 19 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel porre tali presupposti, perché in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’identificazione del fornitore occulto e l’effettiva consegna della merce non escludono la frode, mentre il VIES ha rilievo solo formale e non prova la sostanza dell’operazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR del Lazio e rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto fondate le censure perché la decisione d’appello si era basata su presupposti non coerenti con i principi consolidati in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare, anche presuntivamente, la consapevolezza del contribuente della partecipazione a un’evasione IVA; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la propria diligenza massima. L’identificazione del fornitore reale, l’effettivo trasporto della merce e l’iscrizione al VIES non escludono di per sé la frode né la fittizietà soggettiva del contraente.
Norme richiamate
art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme all’art. 54 come norma invocata dall’Agenzia per contestare la detrazione/gestione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma lo colloca nel quadro della prova della frode IVA.
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base normativa dell’accertamento IVA; la Corte lo considera nel contesto della contestazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
la Corte ribadisce il riparto dell’onere probatorio: l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del contribuente circa la partecipazione alla frode; se tale prova è offerta, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 138, par. 1, direttiva 2006/112/CE
la Corte richiama la giurisprudenza unionale per affermare che l’iscrizione al VIES è un requisito meramente formale e non decisivo ai fini della qualificazione della cessione intracomunitaria, che dipende dalle condizioni sostanziali previste dalla direttiva.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza richiesta dalla propria qualità professionale, di partecipare a una frode IVA.
- Una volta che l’Ufficio abbia assolto l’onere di provare la consapevolezza o conoscibilità della frode, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile per evitare il proprio coinvolgimento nell’operazione evasiva.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti è irrilevante, di per sé, l’individuazione del fornitore reale occulto, poiché la contestazione riguarda la fittizietà del soggetto interposto e non l’esistenza materiale della merce o del trasferimento fisico dei beni.
- L’effettivo trasporto e la consegna della merce non sono elementi idonei, da soli, a escludere la soggettiva inesistenza dell’operazione quando il contraente fatturante sia privo di reale operatività e inserito in una frode IVA.
- L’iscrizione al sistema VIES e il possesso di una partita IVA hanno valore formale e non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l’effettività sostanziale dell’operazione o la buona fede del cessionario in un contesto di frode carosello.
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