Cassazione Penale, Ordinanza n. 02016/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice di pace aveva condannato l'imputato per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. 286/1998, irrogando la pena di 10.000 euro di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p., omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. 286/1998 e vizio di motivazione. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso, depositato oltre il termine di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di legge. Ha ritenuto che, essendo l'imputato presente all'udienza, il termine per impugnare decorresse dalla pronuncia della sentenza e scadesse il 1° giugno 2024; il ricorso, depositato il 3 giugno 2024, era quindi tardivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
norma incriminatrice/di disciplina richiamata come oggetto del capo di imputazione e come causa di esclusione della punibilità dedotta dal ricorrente
norma invocata dal ricorrente a sostegno del vizio dedotto
norma invocata dal ricorrente a sostegno del vizio dedotto
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
l'impugnazione è inammissibile quando proposta fuori termine
norma sul termine per proporre impugnazione, applicata per accertare la tardività del ricorso
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la possibilità di escludere la sanzione pecuniaria solo se emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione depositato oltre il termine di legge è inammissibile, e la tardività può essere rilevata anche indipendentemente dall'esame dei motivi di merito.
- Quando l'imputato è presente alla lettura della sentenza, il termine per impugnare decorre dalla pronuncia e non richiede ulteriori formalità per la sua decorrenza, se il testo della decisione lo collega espressamente a tale presenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le doglianze relative a violazioni di norme probatorie o al mancato riconoscimento di cause di non punibilità restano assorbite quando il ricorso è processualmente tardivo e quindi inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01931/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01958/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01959/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01960/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01961/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01962/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →