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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32914/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro svolto per alcuni anni presso la struttura sanitaria interna alla base delle forze armate statunitensi di Vicenza. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello corrisposto, sostenendo che, per effetto della normativa internazionale richiamata (Convenzione di Londra e Accordo di Parigi), dovesse esserle garantito un trattamento non inferiore a quello applicato in Italia all’attività più vicina a quella svolta. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; in appello la domanda era stata ulteriormente ridotta e, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte territoriale aveva liquidato una differenza retributiva di importo contenuto, escludendo varie voci invocate dalla lavoratrice (tra cui indennità di esclusività, bilinguismo, ulteriori maggiorazioni e il confronto con altri trattamenti rivendicati). Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha proposto diciassette motivi, prevalentemente denunciando violazioni di legge, omesso esame/omessa pronuncia e vizi processuali: ha contestato la scelta del contratto collettivo di raffronto (Case di cura private invece di sanità pubblica/ospedali classificati), l’asserita non corretta valutazione delle mansioni svolte (deducendo di avere svolto funzioni di responsabile con autonomia e coordinamento), la mancata considerazione di documenti e del principio di non contestazione, il mancato riconoscimento di voci accessorie e di indennità (bilinguismo, esclusività, permessi per congressi), nonché la mancata attribuzione del medesimo trattamento economico corrisposto ad altri medici in diversa sede. Gli Stati Uniti hanno resistito e hanno proposto ricorso incidentale, censurando il metodo di calcolo adottato dal giudice del rinvio, che aveva effettuato il raffronto mese per mese senza compensare le mensilità già corrisposte in misura superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi, in quanto diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, o perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata; quanto ai motivi esaminati nel merito, li ha ritenuti infondati, confermando in particolare che il giudice del rinvio aveva correttamente escluso l’equiparazione a un aiuto medico per mancanza di coordinamento di altri medici e che non spettavano le voci ulteriori invocate nei termini prospettati. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, poiché non attaccava tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione sul criterio di calcolo e, comunque, perché la Corte ha ribadito che il principio del trattamento non meno favorevole non esclude l’applicazione, nello Stato di soggiorno, della regola secondo cui una retribuzione superiore ai minimi contrattuali può costituire trattamento di miglior favore. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, ma non applicabile in via diretta per sindacare la violazione della normativa internazionale richiamata; costituisce solo il minimo costituzionale e non il criterio di raffronto per il trattamento non meno favorevole.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove; l’apprezzamento della non contestazione e del materiale istruttorio resta riservato al giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La censura per motivazione apparente o mancante è inammissibile quando non considera l’assorbimento della domanda subordinata o non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia sono inammissibili quando la questione subordinata risulti assorbita dalla decisione sulla domanda principale.

  • art. 1362 c.c.

    Le censure interpretative del contratto collettivo sono state ritenute inammissibili perché, in realtà, tendevano a una diversa ricostruzione del fatto e delle mansioni svolte.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato insieme alle regole ermeneutiche contrattuali, ma senza specifica critica alla ratio della decisione di merito.

  • art. 1367 c.c.

    Non può essere utilizzato per sovvertire la ricostruzione fattuale della retribuzione e delle mansioni compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili perché volte a una rivalutazione del merito.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato insieme al principio di correttezza, senza incidere sull’esito, poiché le censure erano incentrate su una diversa lettura dei fatti.

  • art. 384 c.p.c.

    La sentenza rescindente vincolava il giudice di rinvio sul criterio di diritto, ma lasciava a quest’ultimo l’accertamento in concreto della spettanza delle singole voci retributive.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla portata del giudizio di rinvio, ma ritenuto non decisivo rispetto alla concreta valutazione demandata al giudice di merito.

  • art. 2077 c.c.

    Una retribuzione superiore ai minimi può indicare volontà di deroga in meglio tacitamente manifestata dal datore di lavoro e accettata dal lavoratore.

  • art. 14, paragrafo b, Convenzione di Londra del 1951

    La clausola sul trattamento non meno favorevole è letta come garanzia complessiva, riferita al trattamento applicato nello Stato di soggiorno all’attività più vicina a quella svolta.

  • art. IX, par. 4, Convenzione di Londra del 1951

    Richiamato nel ricorso incidentale sul criterio di calcolo, ma la Corte ha confermato che la tutela va valutata nel suo complesso e non impedisce il riconoscimento di eventuali miglioramenti retributivi percepiti.

  • art. 8 Accordo di Parigi

    Richiamato tra le basi del trattamento non meno favorevole rispetto al lavoro svolto nell’ambito del rapporto con personale della base militare.

  • art. 9 Convenzione di Londra

    Richiamato dalla ricorrente come fonte del trattamento economico comparativo e delle voci accessorie.

  • art. 13 d.lgs. n. 229/1999

    Censurato dalla ricorrente come norma erroneamente applicata nel confronto tra i contratti collettivi, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti.

Massime di principio

  • Quando la censura di violazione di legge presuppone una diversa ricostruzione delle mansioni, della struttura organizzativa o delle risultanze istruttorie, il motivo è inammissibile se in realtà mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di violazione di legge va distinto dal vizio di motivazione: il primo riguarda l’erronea interpretazione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove non può essere veicolata come violazione di legge.
  • Le doglianze ex art. 115 c.p.c. e quelle che invocano il principio di non contestazione non consentono alla Cassazione di rivalutare il materiale probatorio, poiché l’apprezzamento dell’effetto della non contestazione resta riservato al giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia non è configurabile quando la questione invocata sia rimasta assorbita dalla decisione sulla domanda principale.
  • Il criterio del trattamento "non meno favorevole" previsto da convenzioni internazionali va riferito al trattamento complessivo applicato nello Stato di soggiorno all’attività più vicina a quella svolta, senza sovrapporlo automaticamente al minimo costituzionale dell’art. 36 Cost.
  • Se la sentenza rescindente ha fissato il criterio giuridico di raffronto ma ha rimesso al giudice di rinvio la verifica in concreto delle singole voci spettanti, le censure che pretendono di imporre ex novo il riconoscimento di quelle voci sono inammissibili se non rispettano il perimetro del rinvio.
  • In materia retributiva, la corresponsione di somme superiori ai minimi contrattuali può integrare un trattamento di miglior favore; il datore che voglia negarne la rilevanza deve allegare e provare che tali somme siano dovute a errore non imputabile e riconoscibile dal lavoratore.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso deve aggredirle tutte specificamente, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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