Cassazione Civile, Ordinanza n. 27352/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'associazione professionale aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2013-2016, sostenendo che andassero esclusi dalla base imponibile i compensi percepiti dagli associati per incarichi svolti singolarmente come sindaci o revisori di società, componenti di organismi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001, consulenti tecnici di parte e d'ufficio. L'Ufficio aveva negato il rimborso e il contribuente aveva ottenuto accoglimento in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, assumendo che, poiché tali attività erano state fiscalmente imputate allo studio associato, esse dovevano considerarsi svolte dall'ente nel suo complesso e quindi assoggettate a IRAP, senza possibilità di scorporo automatico dei relativi compensi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'esercizio in forma associata di arti e professioni integra ex lege il presupposto dell'IRAP, senza necessità di accertare in concreto una autonoma organizzazione, che si presume insita nella forma associata. Ha inoltre ribadito che, se il contribuente chiede il rimborso escludendo dal calcolo alcuni compensi, grava su di lui l'onere di provare la separatezza di quei redditi rispetto all'attività svolta nell'associazione. Poiché nel caso concreto i compensi per gli incarichi erano stati ricevuti e fatturati dallo studio associato, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
la Corte lo richiama per affermare che l'esercizio in forma associata dell'attività professionale integra il presupposto impositivo dell'IRAP.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
viene richiamato quale norma definitoria del presupposto soggettivo dell'imposta per le attività professionali svolte in forma associata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
vengono menzionati per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato solo per qualificare l'incarico di componente di Organismo di Vigilanza.
Massime di principio
- In materia di IRAP, l'esercizio di arti e professioni in forma associata costituisce di per sé presupposto d'imposta, senza necessità di un autonomo accertamento in concreto dell'organizzazione, poiché tale requisito si presume insito nella forma collettiva di esercizio dell'attività.
- Il professionista o l'associazione che chieda il rimborso dell'IRAP sostenendo l'esclusione di specifici compensi dalla base imponibile deve provare in modo rigoroso la separazione di quei redditi rispetto all'attività esercitata in forma associata.
- Quando i compensi per incarichi professionali sono incassati e fatturati dallo studio associato, essi tendono a essere riferiti all'attività della compagine nel suo complesso, con conseguente difficoltà di scorporo ai fini del rimborso IRAP se non venga dimostrata la loro effettiva autonomia rispetto all'attività associata.
- La mera circostanza che alcuni incarichi siano svolti materialmente da singoli associati non esclude l'imponibilità IRAP se tali incarichi risultano riferiti fiscalmente e funzionalmente alla struttura associata.
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