Cassazione Penale, Ordinanza n. 02010/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il ricorso deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso che le sostanze rinvenute fossero destinate al solo uso personale esclusivo dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non fondato in quanto la motivazione di merito non presentava illogicità manifesta: il giudice di appello aveva valorizzato, in modo complessivo e interconnesso, la diversità delle sostanze, il quantitativo superiore alla dose media giornaliera, la collocazione in più punti nella disponibilità dell'imputato, il frazionamento in porzioni idonee all'immediato consumo e la presenza di bilancini di precisione in luoghi incompatibili con un uso domestico, mentre la qualifica di assuntore abituale era solo asserita dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di appello che aveva a sua volta confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice richiamata quale titolo della condanna confermata, relativa alla fattispecie di detenzione di stupefacenti di lieve entità.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
il vizio di motivazione è censurabile solo se manifesto, cioè percepibile ictu oculi, senza che la Corte di cassazione debba rivalutare il merito o le acquisizioni processuali.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non ascrivibile ad assenza di colpa, è dovuto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie contestata e confermata in appello; la decisione non ne ridefinisce l'elemento oggettivo, ma si limita a ritenere congrua la valutazione di merito sulla destinazione non esclusivamente personale della sostanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è rilevante solo quando l'illogicità sia manifesta e immediatamente percepibile; non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio.
- Ai fini della distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione penalmente rilevante di stupefacenti, il giudice può valorizzare in modo unitario plurimi indici sintomatici, quali la varietà delle sostanze, il quantitativo, il frazionamento in dosi, la collocazione dei rinvenimenti e la presenza di strumenti di pesatura.
- La mera allegazione difensiva della qualità di assuntore abituale, se non supportata da elementi concreti e se smentita dal contesto fattuale, non è sufficiente a superare una motivazione di merito logicamente coerente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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