Cassazione Penale, Ordinanza n. 30739/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. La sentenza di condanna resa in appello è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello per detenzione di sostanze stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che lo stupefacente rinvenuto nell'auto e nell'abitazione fosse attribuibile esclusivamente alla compagna convivente e non a lui. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non deducibile in sede di legittimità, perché diretta a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era congrua e completa: nella vettura in uso all'imputato era stata trovata cocaina, nell'abitazione a lui disponibile erano stati rinvenuti altra cocaina, marijuana, mannitolo, un bilancino di precisione, ritagli di cellophane e una ingente somma di denaro; l'imputato aveva consegnato spontaneamente un quantitativo minimo di cocaina per sviare le ricerche e aveva fornito indicazioni fuorvianti alle forze dell'ordine, elementi dai quali i giudici di merito avevano desunto la consapevole detenzione della sostanza.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990
La contestazione riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte non entra nel merito della sussistenza del fatto, ma presuppone la condanna per tale reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, non può escludersi la colpa del ricorrente ai fini delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano soltanto a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una diversa ricostruzione del fatto, essendo tali apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- Il travisamento della prova e il vizio di motivazione non possono essere utilizzati per sollecitare una rivalutazione complessiva delle risultanze processuali quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica.
- La disponibilità dell'abitazione o del veicolo in cui vengono rinvenuti stupefacenti, unita alla presenza di plurimi indizi materiali di detenzione e di condotte fuorvianti dell'imputato, può sorreggere la conclusione della consapevole detenzione, se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →