Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06887/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado, resa dal Tribunale, per un fatto originariamente ascritto come furto e successivamente riqualificato come tentato furto. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del difetto di querela; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p., assumendone l'erroneo diniego; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 533 c.p.p., per non avere il giudice di primo grado indicato la possibilità di applicare una pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi e il terzo motivo riproponessero censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. era stata in realtà riconosciuta; il quarto motivo è stato respinto richiamando il principio per cui il giudice non ha un obbligo di formulare in ogni caso la proposta di pena sostitutiva, essendo la relativa valutazione discrezionale, con conseguente insussistenza di nullità per omissione dell'avviso ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità risulta già riconosciuta dalla sentenza impugnata, sicché la censura sul suo mancato riconoscimento è infondata.

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non ammissibile perché meramente reiterativa di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.

  • art. 533 c.p.p.

    La censura è stata prospettata in relazione alla mancata indicazione della possibilità di una pena sostitutiva, ma la Corte ha chiarito che tale profilo non incide sulla regola decisoria di condanna e non fonda, di per sé, un vizio della sentenza.

  • art. 545-bis, comma 1, c.p.p.

    In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, l'omesso avviso dopo la lettura del dispositivo non comporta nullità, poiché il giudice non è tenuto in ogni caso a proporre una pena sostitutiva e la mancata formulazione dell'avviso implica una valutazione di insussistenza dei presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di appello, senza un confronto specifico con la motivazione impugnata.
  • Una doglianza è manifestamente infondata quando assume come omesso un riconoscimento che, invece, risulta già effettuato nella sentenza impugnata.
  • Il giudice non ha un obbligo generalizzato di prospettare d'ufficio l'applicazione di una pena sostitutiva; la relativa valutazione è discrezionale e l'omissione dell'avviso previsto dalla disciplina di riferimento non determina automaticamente nullità.
  • La mancata indicazione della possibilità di accedere a una pena sostitutiva non incide, di per sé, sulla validità della sentenza di condanna se la scelta del giudice è espressiva di una valutazione implicita circa l'insussistenza dei presupposti applicativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.