Cassazione Penale, Sentenza n. 8409/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso investe l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Rovigo del 10/10/2024 che aveva rigettato le istanze, presentate ai sensi dell'art. 168 c.p., volte alla revoca della sospensione condizionale della pena: 1) relativamente alla condanna resa con sentenza del Tribunale di Modena del 7/3/2011 (divenuta irrevocabile il 22/05/2014) per contravvenzione ex art.186 C.d.S.; 2) relativamente al decreto penale del 20/10/2021 (esecutivo 20/06/2022) che aveva concesso sospensione condizionale e non menzione; il P.M. denunciava omessa/insufficiente motivazione e chiedeva l'annullamento con rinvio quanto all'omessa revoca della sospensione concessa col decreto penale del 20/10/2021, nonché deduceva che per il primo beneficio (sentenza 7/3/2011) sarebbe dovuta intervenire la revoca per violazione dei termini di cui all'art.163 c.p. o per altre cause ostative previste dall'art.164 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia del Giudice dell'esecuzione sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale e sulla richiesta di revoca della non menzione connessa al decreto penale del 20/10/2021, dichiarando dunque l'annullamento dell'ordinanza limitatamente a tale omissione e rinviando per nuovo esame. Ha invece rigettato il motivo relativo alla revoca della sospensione concessa con sentenza del 7/3/2011, rilevando che il fatto successivo (commesso il 19/9/2016) è intervenuto oltre il termine biennale decorrente dall'irrevocabilità del 22/05/2014 e quindi non giustifica la revoca di diritto; inoltre la Corte ha chiarito che la revoca di diritto ex art.168 c.p. richiede condizioni di specifica cronologia delle pronunce e che il Giudice dell'esecuzione non può revocare d'ufficio la sospensione se non nei casi tassativi previste dalla giurisprudenza (revoca di diritto). Nel resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena: prevede la revoca nei casi previsti e distingue la revoca di diritto (che può essere pronunciata d'ufficio) dalle ipotesi che richiedono istanza di parte; la Corte afferma che la revoca di diritto sussiste solo in casi tassativi e con specifica cronologia delle pronunce (la sentenza "revocante" deve divenire irrevocabile dopo la pronuncia che ha concesso il beneficio e nei termini normativamente previsti).
Contiene le cause ostative alla concessione della sospensione; la Corte richiama l'art.164 comma 2 n.1 come possibile ragione di decadenza/opponebilità del beneficio quando il condannato ha precedenti condanne anteriori, ma sottolinea che tale profilo richiede verifica del fascicolo e non comporta automaticamente una revoca di diritto.
Stabilisce i termini di durata del beneficio e le conseguenze della commissione di altri reati nei termini stabiliti; la Corte ha interpretato che per ottenere la revoca di diritto ai sensi delle norme occorre rispettare la cronologia richiesta (la commissione del nuovo reato deve essere nei termini decorrenti dall'irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio) e nel caso in esame il fatto successivo è risultato intervenuto oltre il termine biennale.
Norma procedurale richiamata in relazione alle competenze del giudice dell'esecuzione nella revisione delle misure e nell'applicazione delle norme sostanziali in sede esecutiva; usata per delineare limiti procedurali dell'intervento d'ufficio.
Regola i rimedi nel processo esecutivo e la possibilità di intervento del giudice della cognizione; richiamato per evidenziare che talune verifiche possono essere svolte anche nell'ambito del giudice dell'esecuzione ma con i limiti procedurali stabiliti.
Citato nell'impugnazione per profili di motivazione e corretto svolgimento del procedimento; la Corte ha rilevato omessa motivazione del giudice dell'esecuzione circa la richiesta relativa al decreto penale del 2021.
Menziionato nella giurisprudenza citata: prevede la nullità insanabile per atti del procedimento ove il giudice dell'esecuzione abbia adottato provvedimenti d'ufficio non consentiti, rafforzando il principio che l'impulso del procedimento di esecuzione spetta alle parti salvo le eccezioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare espressamente e dare conto di tutte le richieste formulate dalle parti; l'omessa pronuncia su istanze rilevanti costituisce vizio correggibile con annullamento e rinvio.
- La revoca della sospensione condizionale della pena è, di regola, provvedimento che richiede impulso di parte; il giudice può intervenire d'ufficio solo nei casi di "revoca di diritto" espressamente riconosciuti dalla giurisprudenza e dalla normativa.
- Per configurare una "revoca di diritto" ex art.168 c.p. occorre verificare la cronologia delle pronunce: la sentenza che determina la condizione ostativa deve divenire irrevocabile dopo la pronuncia che ha concesso il beneficio e nei termini temporali previsti dalla disciplina; se la condanna revocante è anteriore alla pronuncia che ha concesso il beneficio non opera la revoca automatica.
- Quando si deduce la sussistenza di cause ostative alla concessione della sospensione (art.164 c.p.), il giudice deve esaminare il fascicolo probatorio e valutare la fattispecie; tale verifica non equivale automaticamente a una revoca di diritto e può richiedere procedura su istanza di parte.
- In presenza di un decreto penale che ha concesso sospensione e non menzione, il giudice dell'esecuzione chiamato a decidere su istanza di revoca deve espressamente valutare sia la revoca della sospensione sia la revoca della non menzione; l'omissione di tale valutazione è motivo di annullamento.
- Le parti hanno la facoltà di proporre nuove istanze se la Corte ha escluso la revoca d'ufficio: il rigetto per carenza di revoca di diritto non preclude la presentazione di una istanza ordinaria con acquisizione del fascicolo e ulteriore valutazione del giudice dell'esecuzione.
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