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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7791/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 648, comma secondo c.p., deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'elemento psicologico del reato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che la fattispecie fosse al più riconducibile all'art. 712 c.p.; (3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché reiterativi di questioni già decise in appello; la Corte territoriale aveva spiegato, valorizzando i tabulati telefonici e l'assenza di giustificazione sulla provenienza del telefono, le ragioni della responsabilità penale e della corretta qualificazione giuridica. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche nell'esercizio del potere discrezionale previsto dagli artt. 132 e 133 c.p., considerando anche un precedente penale recente e la proporzionalità della pena. Per l'inammissibilità del ricorso il rimettente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma secondo cod. pen.

    La norma è stata applicata quale titolo di reato contestato (ricettazione/possesso di cosa proveniente da delitto). La Corte ha ritenuto provato l'elemento psicologico alla luce degli elementi probatori (tabulati telefonici) e dell'assenza di giustificazione sulla provenienza dell'oggetto.

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come possibile diversa qualificazione giuridica; la Corte ha escluso tale ricostruzione ritenendo corretta la qualificazione in base agli elementi di fatto e probatori valutati dal giudice di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ricordato che il riconoscimento o il diniego è un giudizio di fatto e di discrezionalità del giudice che, se motivato in modo congruo, non è sindacabile in Cassazione; il diniego può fondarsi anche su un unico elemento ritenuto preponderante.

  • art. 132 cod. pen.

    Indica i criteri di determinazione della pena. È stato richiamato per sottolineare il potere discrezionale del giudice di merito nella scelta della pena concreta, nel rispetto del principio di proporzionalità.

  • art. 133 cod. pen.

    Collega la determinazione della pena ai criteri indicati dalla legge; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla misura della pena fosse conforme a questi criteri e adeguata.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa. La Corte ha utilizzato questa norma per irrogare l'importo di euro 3.000 a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili i ricorsi che si limitano a riproporre valutazioni di fatto o una diversa valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito, salvo vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione.
  • La qualificazione giuridica della condotta e l'accertamento dell'elemento psicologico sono, di norma, valutazioni di merito: se il giudice di merito fornisce motivazione logica e coerente basata su elementi probatori specifici, la Cassazione non può sostituirsi al suo convincimento.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un esercizio di discrezionalità che può essere fondato anche su un singolo elemento ritenuto preponderante; la motivazione deve essere congrua ma non è necessario che affronti puntualmente ogni singolo elemento prospettato dalla difesa.
  • Prove tecniche come tabulati telefonici, se adeguatamente valorizzate, possono integrare elementi idonei a provare la responsabilità e l'elemento soggettivo del reato quando manchi una giustificazione plausibile sulla provenienza dell'oggetto.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare, oltre alle spese, anche sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende se emerge colpa nella proposizione del ricorso.

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