Cassazione Penale, Sentenza n. 39826/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per saltum avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Antonio Moccia, con particolare riguardo al capo 1) (delitto di cui all'art. 416-bis c.p., partecipazione in posizione apicale al clan Moccia per il periodo 2011-2019). Il ricorrente ha denunciato la violazione del principio del ne bis in idem e della preclusione dell'esercizio dell'azione penale (art. 649 c.p.p.), sostenendo che il Pubblico ministero aveva già in precedenza instaurato due processi per la medesima fattispecie usando tecniche di "imputazione aperta" e successivamente riducendo retroattivamente gli archi temporali di contestazione (es. riduzioni al 2002 e al 2010), con la conseguente artificiosa duplicazione/triplicazione dell'azione penale per lo stesso fatto; sono inoltre richiamate garanzie costituzionali e convenzionali (artt. 24, 111, 112, 117 Cost., art.6 CEDU e art.4 Protocollo VII). Si richiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti: ha accertato che il GIP non ha adeguatamente valutato la questione pregiudiziale della preclusione derivante dalla pendenza di due precedenti processi, nei quali lo stesso reato associativo era stato contestato in forma aperta e successivamente circoscritto dal Pubblico ministero, questione che era stata oggetto di pronunce della Corte di cassazione. Per l'omessa valutazione di questo elemento potenzialmente decisivo e per carenza di motivazione, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) (art. 416-bis) e ha rinviato al GIP del Tribunale di Napoli per un nuovo esame sul punto. L'ordinanza resta invece efficace rispetto agli altri capi di imputazione indicati (8), 9), 10), 11), 25), 44), 48), 49), 51), 52), 2-bis), 3-bis) e 4-bis)). Disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Natura del reato associativo permanente contestato a Moccia in posizione apicale; la contestazione temporale può incidere sulla sovrapposizione di procedimenti
Richiamato come disciplina della preclusione dell'esercizio dell'azione penale per litispendenza/ne bis in idem: la Corte ha ritenuto che la possibilità di avviare un nuovo procedimento è preclusa se il primo procedimento, anche se con imputazione aperta, è pendente per lo stesso fatto
art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
Base normativa del ricorso per saltum proposto al giudice di legittimità contro l'ordinanza cautelare
Consentita la modifica dell'imputazione durante il processo, ma la Corte osserva che la modifica postuma dell'arco temporale non è motivo automatico per superare la preclusione derivante da litispendenza
Costituzione italiana
artt. 24, 111, 112, 117 Cost.
Richiamati in tema di diritto di difesa, giusto processo e recepimento delle norme convenzionali; impugnazione fondata anche su presunte violazioni di tali principi rispetto alla duplicazione dell'azione penale
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e suoi protocolli
art. 6 CEDU, art. 13 CEDU, art. 4 Protocollo VII, art. 15 Protocollo VII
Invocate a sostegno del divieto di doppia persecuzione per lo stesso fatto; la Corte ha considerato il profilo convenzionale nel quadro della preclusione processuale
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012; Sez. 6, n. 1753 del 14/12/2012 (dep. 2013); Sez. 2, n. 40672 del 29/09/2011; Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005; Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018
La Corte richiama precedenti decisivi che hanno già affermato l'impossibilita' di avviare un nuovo procedimento e di applicare una misura cautelare per lo stesso fatto quando esiste un procedimento pendente con imputazione aperta; tali pronunce fungono da parametro per valutare la preclusione e la legittimita' delle successive contestazioni temporali
Massime di principio
- Se esistono processi pendenti per lo stesso reato e con imputazione 'aperta', il Giudice deve verificare preventivamente se opera la preclusione ex art. 649 c.p.p.; omettere tale verifica può determinare l'annullamento della misura cautelare per carenza di motivazione
- La semplice riduzione postuma dell'arco temporale della contestazione da parte del Pubblico ministero non cancella automaticamente la preclusione: il frazionamento temporale della condotta permanente non deve essere utilizzato per eludere il divieto di duplicazione dell'azione penale
- In presenza di elementi processuali potenzialmente decisivi (es. pendenti procedimenti con identica imputazione), la motivazione del provvedimento cautelare deve affrontarli esplicitamente; la mancata discussione di tali elementi costituisce vizio di motivazione rilevabile in cassazione
- L'annullamento, se motivato da tali vizi, può essere limitato al capo di imputazione interessato (non necessariamente esteso a tutti i capi contestati), con rinvio per nuovo esame del Giudice di merito
- Difesa pratica: documentare tempestivamente la pendenza di processi precedenti e le relative pronunce, richiamare art. 649 c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità, e contestare l'eventuale retrodatazione/limitazione temporale operata dal PM come strumento di duplicazione dell'azione penale
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