Cassazione Civile, Ordinanza n. 35580/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro una sentenza di appello. Nel ricorso per revocazione ha sostenuto, in sostanza, che l'ordinanza impugnata fosse viziata da errore di fatto e che, per ragioni processuali, avesse indebitamente favorito un presunto gruppo di soggetti responsabili di una sottrazione di beni immobili. La ricorrente ha riproposto censure già riferite alla decisione di merito e al precedente giudizio di legittimità, insistendo su pretesi errori nella valutazione delle prove, nel rigetto delle istanze istruttorie e nei vizi della sentenza di appello. La controricorrente si è difesa chiedendo il rigetto dell'istanza revocatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore revocatorio di fatto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché dirette non a denunciare un errore percettivo interno alla decisione di legittimità, ma a riaprire il merito della controversia e a riproporre vizi già imputabili alla sentenza di appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto e non può essere usata per riesaminare il merito della controversia.
L'errore di fatto revocatorio richiede un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una emergente dalla decisione e l'altra dagli atti, e deve essere un errore meramente percettivo, non valutativo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato solo per ricordare che il precedente ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di forma e contenuto dei motivi.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede, nei casi di inammissibilità, l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per individuare l'importo base cui rapportare l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando l'errore sia percettivo, interno al giudizio di legittimità e decisivo, non quando la parte miri a rimettere in discussione il merito della controversia.
- Non costituiscono errore revocatorio le censure che denunciano una pretesa errata valutazione delle prove, il rigetto di istanze istruttorie o altri vizi propri della decisione di merito già dedotti o deducibili con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- L'errore di fatto revocatorio presuppone un contrasto tra la realtà processuale desumibile dagli atti e quella supposta nella decisione, purché la decisione non sia frutto di un giudizio valutativo ma di una mera svista percettiva.
- Il ricorso per revocazione non può essere utilizzato come strumento surrettizio per riproporre il thema decidendum del precedente giudizio di legittimità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità della revocazione, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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