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Sentenza

Sentenza del 05/07/2018 n. 1301 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2004-2008, sostenendo di avere esercitato l'attività professionale con il solo apporto personale, senza dipendenti o collaboratori e con beni strumentali modesti. Secondo il ricorrente mancava quindi il presupposto dell'attività autonomamente organizzata richiesto dall'art. 2 del D.lgs. n. 446/1997. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la richiesta, sostenendo che i costi dedotti e le spese indicate nelle dichiarazioni evidenziassero l'esistenza di un'organizzazione autonoma e rilevante. L'importo di euro 895,75 relativo al 2008 era stato utilizzato in compensazione e non è stato quindi oggetto di rimborso.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo non adeguatamente documentati i beni strumentali, le spese alberghiere e le altre spese, e compensando le spese di giudizio. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione, ritenendo che le spese sostenute fossero essenziali per l'attività professionale e non dimostrassero l'esistenza di un'organizzazione autonoma rispetto al lavoro personale del medico. Ha inoltre ritenuto rilevanti i dati delle dichiarazioni dei redditi e ammissibile la produzione documentale in appello. È stata dichiarata non dovuta l'IRAP per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, con conseguente disposizione del rimborso. La somma relativa al 2008, già compensata, è rimasta esclusa. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi

    L'IRAP è dovuta dal professionista soltanto quando l'attività è svolta attraverso un'autonoma organizzazione, cioè un apparato ulteriore e distinto rispetto al lavoro personale del contribuente.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    termine di novanta giorni

    Decorso inutilmente il termine previsto sull'istanza di rimborso, il contribuente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 1

    La disciplina delle nuove prove in appello è stata esaminata dalla Commissione, che ha ritenuto ammissibile la produzione documentale nel caso concreto, valorizzando l'accertamento della verità materiale.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 156/2001

    La Corte ha escluso l'illegittimità generale dell'IRAP, precisando però che, per i lavoratori autonomi, il presupposto impositivo manca quando l'attività è svolta senza elementi di autonoma organizzazione.

  • Corte di Cassazione, sentenze n. 3674/2007, n. 3677/2007, n. 3678/2007, n. 5014/2007, n. 5015/2007, n. 6501/2007, n. 6502/2007 e n. 6503/2007

    I mezzi personali e materiali non determinano l'IRAP quando costituiscono un semplice ausilio dell'attività professionale, analogo a quello normalmente utilizzato da lavoratori esclusi dall'imposta.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 26522/2017

    La produzione di documenti nuovi in appello non è automaticamente lesiva del diritto di difesa e deve essere valutata alla luce dell'esigenza di accertare la verità dei fatti, nel rispetto delle preclusioni processuali.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP non è sufficiente considerare l'esistenza di costi o beni strumentali: occorre verificare concretamente se esista una struttura autonoma capace di produrre valore aggiunto oltre all'attività personale.
  • L'assenza di dipendenti e collaboratori, l'utilizzo di strumenti ordinari e di spese essenziali per la professione costituiscono indici favorevoli all'esclusione dall'IRAP, ma devono essere valutati nel loro complesso.
  • La semplice deduzione di costi, comprese spese alberghiere, assicurative, contabili o relative a beni strumentali, non prova da sola l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • Nel giudizio di rimborso grava normalmente sul contribuente la dimostrazione dell'assenza del presupposto impositivo; è quindi opportuno conservare e produrre documentazione su personale, collaboratori, beni strumentali, spese e modalità concrete di svolgimento dell'attività.
  • Gli importi già utilizzati in compensazione non possono essere nuovamente richiesti a rimborso.
  • La valutazione dell'autonoma organizzazione è una questione principalmente di fatto e deve essere compiuta caso per caso, considerando natura, quantità e funzione dei mezzi impiegati.

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