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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34940/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva (1) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe celebrato il giudizio nonostante l'imputato fosse detenuto per altra causa e non fosse stato tradotto, con conseguente nullità dell'udienza; (2) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: la motivazione del giudice di appello sarebbe carente, manifesta illogica e contraddittoria rispetto al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche concesse e la contestata aggravante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, trattandosi di appello avverso sentenza pronunciata in primo grado a seguito di rito abbreviato, si applicano gli artt. 598-bis e 599 c.p.p. (Riforma Cartabia, d.lgs. 150/2022) che prevedono la trattazione ordinaria in camera di consiglio e stabiliscono che la traduzione del detenuto è dovuta solo se l'imputato stesso ha manifestato la volontà di comparire; la sola richiesta del difensore per udienza partecipata non obbliga il giudice a disporre la traduzione. Non emergendo dagli atti alcuna manifestazione di volontà dell'imputato a comparire, non sussiste nullità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello ha adeguatamente valutato e motivato il bilanciamento tra circostanze ai sensi dell'art.133 c.p., richiamando elementi di fatto non censurabili in sede di legittimità; pertanto la censura sulla motivazione è infondata. Conseguenza: conferma della condanna per i reati contestati, rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui lett. c) e lett. e)); la Corte ha esaminato i motivi denunciati sulla base di questa disposizione

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Disciplina del giudizio abbreviato in primo grado: la sentenza impugnata proveniva da giudizio abbreviato ex art.442

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce la modalità ordinaria di trattazione in appello tramite camera di consiglio e prevede che l'appellante e il difensore possano chiedere di partecipare; tuttavia la richiesta del difensore non equivale automaticamente all'obbligo di traduzione del detenuto

  • art. 599 cod. proc. pen.

    "l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire"

    Regola la trattazione degli appelli da sentenze pronunciate dopo giudizio abbreviato e dispone che la traduzione o il rinvio sussistono se l'imputato ha manifestato la volontà di comparire; da ciò la Corte ha tratto il principio secondo cui l'onere di esprimere tale volontà grava sull'imputato

  • art. 598-ter cod. proc. pen., comma 1

    Principio secondo cui, in caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza prevista dall'art.599 c.p.p. è giudicato in assenza; la Corte lo ha richiamato per affermare che la richiesta del difensore mira al contraddittorio orale ma non impone la traduzione

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi da valutare nel giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello ha esaminato e motivato coerentemente tali elementi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia)

    Riforma che ha riformulato artt. 598-bis e 599 c.p.p. e che costituisce il quadro normativo applicato dalla Corte per la disciplina del rito abbreviato in appello

Massime di principio

  • In appello contro sentenze pronunciate dopo rito abbreviato la trattazione ordinaria è in camera di consiglio: la presenza dell'imputato non è automatica e la traduzione del detenuto è dovuta solo se l'imputato stesso ha manifestato la volontà di comparire
  • La richiesta del difensore di udienza partecipata garantisce il diritto al contraddittorio orale ma non obbliga il giudice a disporre la traduzione dell'imputato detenuto se quest'ultimo non ha manifestato personalmente la volontà di partecipare
  • Se le notificazioni sono regolari e non è pervenuta la manifestazione di volontà dell'imputato a comparire, il giudice può decidere l'appello in sua assenza senza incorrere in nullità
  • Nelle impugnazioni sulla motivazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti l’appellante deve dimostrare che il giudice ha omesso elementi rilevanti o ha motivato in modo illogico: la mera affermazione di contraddittorietà è insufficiente se il giudice di merito ha esaminato gli elementi previsti dall'art.133 c.p.
  • Il ricorso infondato comporta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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