Cassazione Penale, Ordinanza n. 07914/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo le censure generiche e non idonee a scalfire la motivazione della Corte di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Dalla ordinanza emerge che i primi due motivi contestavano la rilevanza penale del fatto, sostenendo in sostanza che l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari non integrasse il reato, o comunque che dovessero rilevare la durata, la distanza dello spostamento e le ragioni dell'allontanamento. I restanti motivi riguardavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte di appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari integra il reato di evasione, senza che assumano rilievo durata, distanza o motivi dell'uscita; inoltre aveva congruamente valorizzato i precedenti dell'imputato e il suo comportamento mendace per negare le attenuanti generiche e la particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice valorizzi elementi come i precedenti dell'imputato e il comportamento mendace, indicativi di maggiore intensità del dolo e di pericolosità sociale.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, a prescindere dalla durata, dalla distanza percorsa o dalle ragioni addotte dall'imputato.
- Ai fini della configurabilità dell'evasione, la giustificazione fornita dall'imputato è irrilevante se il giudice la ritiene mendace e non riscontrata dalle altre risultanze processuali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima quando sia sorretta da una motivazione che valorizzi i precedenti dell'imputato e la condotta processuale o sostanziale sintomatica di maggiore gravità.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base di elementi desumibili dalla personalità dell'imputato e dalla sua condotta, quando tali elementi rendano non episodica o non minima l'offesa.
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