Cassazione Penale, Ordinanza n. 04760/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. I ricorrenti censuravano, in sostanza, la sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e, per uno di essi, alla valutazione del contributo personale al fatto. La Corte di cassazione rileva però che i ricorsi non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva spiegato in modo specifico, a pagine 4-5, le ragioni solo minimamente discostate dal minimo edittale, valorizzando la gravità dei fatti e i precedenti degli imputati. Quanto al motivo riferito a uno dei ricorrenti, esso è dichiarato non consentito perché non dedotto nell'atto di appello con riguardo al suo contributo al fatto, oltre che generico nella parte in cui richiama un manoscritto difensivo non indicato e comunque irrilevante rispetto al dato dell'abuso di alcol rilevato nel giudizio di merito.
Norme richiamate
È il reato oggetto della conferma di condanna in sede di merito; la sentenza non ne approfondisce la struttura, ma ne presuppone la contestazione e la conferma.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, specialmente se la decisione di merito ha già dato conto delle ragioni della propria valutazione.
- Non è deducibile in cassazione un motivo che non sia stato previamente devoluto con l'atto di appello, ove pretenda di introdurre una questione nuova sul contributo personale al fatto.
- La censura sulla determinazione della pena è inammissibile se si risolve in una critica generica e non considera il percorso argomentativo del giudice di merito, specie quando la pena sia stata fissata in misura solo lievemente superiore al minimo edittale sulla base della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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