Cassazione Penale, Sentenza n. 40031/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato la confisca del capitale sociale e del patrimonio aziendale di San Bartolomeo s.r.l., contestando: a) la carenza di motivazione concreta quanto alla pericolosità generica attribuita al coniuge deceduto Felice Blangino (mancano elementi di fatto che dimostrino delitti commessi abitualmente, profitto derivante da essi e che tali profitti costituissero fonte principale o significativa di reddito); b) l'errata individuazione del periodo per l'accertamento della sproporzione (il decreto ha valutato la sproporzione a partire dal 2002 mentre la maggior parte degli immobili della società è stata acquisita fra il 1971 e il 1996) e l'insufficiente valutazione delle fonti lecite di ricchezza dedotte dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, annullando il decreto impugnato quanto alla confisca del capitale sociale e del patrimonio aziendale di San Bartolomeo s.r.l. e rinviando alla Corte d'appello di Torino per un nuovo esame con diverso collegio. La decisione è circoscritta alla posizione di Anna Vergnano e al profilo della confisca aziendale; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito carente sia sul profilo della pericolosità generica attribuita a Felice Blangino sia sul calcolo della sproporzione temporale, e ha disposto il rinvio affinché siano fornite motivazioni coerenti, complete e ragionevoli.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 1, comma 1, lett. b)
«coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che interpreta la figura della pericolosità generica come fondata su "categorie di delitto" ancorate a un triplice requisito: a) delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale; b) che abbiano effettivamente generato profitti; c) tali profitti costituiscano l'unica o una componente significativa del reddito. Detti requisiti vanno provati mediante precisi elementi di fatto e adeguatamente motivati.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 110 e 24
Riferimento ai criteri e oneri probatori relativi all'accertamento della sproporzione e delle misure patrimoniali: la verifica della sproporzione deve prendere in considerazione il periodo in cui si è formato il patrimonio oggetto di confisca e richiede adeguata istruttoria e motivazione.
disp. att. cod. proc. pen. art. 173, comma 1
Limita l'estensione del ricorso ai motivi ammessi nei termini di legge; qui è richiamata per circoscrivere i motivi esaminati in Cassazione.
Costituzione, art. 13, comma 2
Richiama l'obbligo di motivazione puntuale del tribunale in relazione a misure che incidono sulla libertà e sul patrimonio, richiedendo chiarezza e precisione degli elementi di fatto che giustificano la misura.
cod. proc. pen. art. 623, comma 1, lett. a)
Richiamata in relazione alla natura del decreto e alla necessità che, in caso di rinvio, il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente dai componenti che hanno partecipato alla decisione impugnata.
Massime di principio
- Per applicare misure di prevenzione fondate sulla pericolosità generica è necessario motivare con elementi di fatto specifici: non bastano elenchi di procedimenti o riferimenti generici; va dimostrato l'elemento temporale (abitudine), il nesso con profitti e l'incidenza di tali profitti sul reddito.
- L'accertamento della sproporzione patrimoniale deve riferirsi al periodo in cui si è formato il patrimonio oggetto di confisca; valutazioni limitate a un periodo posteriore all'acquisizione degli asset possono rendere illogica la misura.
- Se il patrimonio aziendale è stato acquisito in epoche anteriori all'intervallo temporale considerato dal giudice, il giudizio di sproporzione e la confisca richiedono una specifica istruttoria sul periodo di formazione del patrimonio e sulle fonti lecite indicate dal proprietario.
- La motivazione del provvedimento restrittivo o ablativo deve essere coerente, completa e ragionevole: omissioni o contraddizioni nell'illustrazione degli elementi di fatto ne comportano l'annullamento.
- In caso di accertamenti su soggetti deceduti, rimane necessario rispettare gli stessi standard probatori e motivazionali previsti per i vivi; l'assenza di esiti processuali o la genericità delle fonti ostano all'applicazione della misura.
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