Cassazione Penale, Sentenza n. 01887/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Centonze impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). I rilievi difensivi si articolavano in tre motivi: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto alla partecipazione all'associazione (si deduceva che gli elementi probatori erano episodici, datati o non idonei a dimostrare un vincolo stabile); 2) mancata dimostrazione della concretezza e attualità delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione), con denuncia di valutazioni stereotipate e astratte; 3) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura, non considerata l'applicabilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico) alla luce della situazione personale, della residenza lontana e dell'assenza di precedenti per evasione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In motivazione la Corte ha ritenuto che: il riesame avesse adeguatamente descritto e collegato le risultanze indiziarie (conversazioni intercettate di febbraio 2022, il controllo del 17 aprile 2018 relativo al trasporto di ingente quantitativo di marijuana, la messa in comune di risorse come armi e l'auto fornita dal capo del gruppo), dimostrando la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato associativo; le censure della difesa si risolvevano in una diversa rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e la motivazione del tribunale del riesame non risultava manifestamente illogica; quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della custodia carceraria, la Corte ha rilevato che il giudice di merito ha correttamente fatto riferimento alla presunzione relativa di adeguatezza della custodia per i delitti previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che la difesa non aveva indicato elementi specifici idonei a vincere tale presunzione; inoltre il Tribunale aveva motivato la concreta esigenza cautelare con riferimento al profilo del rischio di recidiva, alla gravità del fatto, alla disponibilità di armi e alla capacità del capo del consesso di comunicare e gestire il traffico nonostante la detenzione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La Corte ha riconosciuto la rilevanza dell'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) come fattore che legittima un più stringente apprezzamento della pericolosità; la prognosi di pericolosità può riferirsi alla capacità di compiere delitti della stessa natura e alla qualità di inserimento in circuiti criminali, non solo alla cronologia dei cd. reati fine.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Articolo riferito ai delitti di traffico di stupefacenti (capo 27 bis): la Corte ha considerato il precedente trasporto di 800 kg di marijuana come elemento indiziario significativo ai fini della partecipazione al sodalizio.
Codice di procedura penale, art. 273
Richiamato come presupposto cautelare valutato dal tribunale; la Corte ha ritenuto che il riesame avesse adeguatamente illustrato la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare.
Codice di procedura penale, art. 274
Norma richiamata in relazione ai requisiti formali e procedurali delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto assolta l'analisi degli elementi prescritti.
Codice di procedura penale, art. 275
Art. 275 (misure cautelari) e, in particolare, la previsione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni delitti: la Corte ha confermato che, in mancanza di specifici elementi difensivi volti a superare tale presunzione, il giudice di merito non ha l'obbligo di un'indagine esplorativa aggiuntiva e può ritenere adeguata la custodia cautelare.
Codice di procedura penale, art. 292
Richiamato come modello cui deve conformarsi la motivazione del provvedimento di riesame; la Corte ha ritenuto il livello motivazionale del tribunale conforme ai canoni richiesti.
Codice di procedura penale, art. 546
Citato come riferimento al modulo motivazionale cui si ispira l'art. 292; la Corte ha applicato i criteri di adeguatezza e congruità della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1, lett. b) ed e)
Norma che individua i motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità su motivazione e manifestà illogicità.
Codice di procedura penale, art. 611
Richiamato in relazione alla memoria del Pubblico Ministero depositata; non incide sul merito della decisione.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Disposto l'invio di copia del provvedimento all'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, non rientra nel sindacato di merito sui fatti: può censurare solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione degli indizi.
- Quando il giudice applica la custodia in carcere per reati per i quali l'art. 275, comma 3, prevede una presunzione relativa di adeguatezza della misura, è onere della difesa indicare elementi specifici e concreti in grado di superare tale presunzione; in assenza di tali elementi, il giudice non ha obbligo di indagine esplorativa per trovare misure meno afflittive.
- La motivazione del tribunale del riesame deve collegare e valorizzare le risultanze indiziarie (es. conversazioni intercettate, controlli riscontrati nelle banche dati, condivisione di risorse materiali) mostrando la congruenza logica tra elementi e conclusione sulla gravità indiziaria.
- La distanza temporale di taluni fatti (es. episodio del 2018) non esclude automaticamente la valutazione della pericolosità attuale, specie se ricorre la capacità di riattivazione dell'organizzazione o la permanenza di fattori che favoriscono la reiterazione.
- Le censure generiche o che sollevano una diversa lettura probatoria sono spesso inammissibili in Cassazione; la difesa deve puntualizzare gli specifici vizi di motivazione e produrre elementi idonei a mostrare illogicità o violazione di legge.
- Nel valutare l'adeguatezza della misura, il giudice deve considerare sia il rischio di reiterazione che quello di inquinamento probatorio e motivare con riferimento a elementi concreti relativi alla persona e alla dinamica del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01878/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01879/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01880/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01881/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01882/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01883/2026 del 19/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →