Ordinanza n. 1061/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 373/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego relativo alla pratica di nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio relativo alla propria pratica di nulla osta al lavoro subordinato. La censura si fondava sull'integrazione documentale depositata in un separato giudizio dal datore di lavoro, società operante nel settore dei trasporti, ritenuta idonea a superare le carenze documentali della pratica. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tale integrazione riguardava esclusivamente la mancata comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territoriale, finalizzata alla verifica dell'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale per la mansione richiesta, mentre non risultava dimostrato il requisito relativo all'alloggio. Inoltre, la verifica presso il Centro per l'impiego avrebbe dovuto precedere, e non seguire, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto che persistessero oggettive carenze documentali, in particolare quanto al requisito alloggiativo, non superate dall'integrazione prodotta nel separato giudizio. Ha inoltre affermato che, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, la verifica preventiva presso il Centro per l'impiego deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta e che la domanda rivolta allo Sportello unico per l'immigrazione deve essere idoneamente documentata. Spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
La verifica presso il Centro per l'impiego deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro del cittadino straniero; la domanda allo Sportello unico dell'immigrazione deve inoltre essere idoneamente documentata.
Massime di principio
- Nella procedura per il nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego dell'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale deve essere effettuata prima della richiesta nominativa di nulla osta; una verifica o integrazione successiva non soddisfa il requisito procedurale.
- La domanda di nulla osta al lavoro deve essere idoneamente documentata sin dalla sua presentazione; la produzione successiva di documenti non consente di superare le carenze originarie quando restino non dimostrati requisiti sostanziali, quale quello relativo all'alloggiamento.
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