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Sentenza

Sentenza del 12/11/2015 n. 2383 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Processo - Reclamo - Art. 17 bis, d. lgs. n. 546/92 - Disciplina anteriore all'art. 1, comma 611, lett. a, legge n. 147/ 2013 - Impugnazione mediante ricorso - Inammissibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'impugnazione è stata ritenuta validamente proposta. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 98/2014, la mancata presentazione del reclamo, anche per il periodo anteriore alla novella del 2013, non produce l'inammissibilità del ricorso né altre conseguenze giuridiche preclusive. Il ricorso deve pertanto considerarsi ritualmente esperito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato mediante ricorso una cartella di pagamento relativa a tributi dell'Agenzia delle entrate di valore inferiore a 20.000 euro, senza presentare previamente il reclamo-mediazione previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992. L'amministrazione aveva quindi eccepito l'inammissibilità del ricorso, in ragione della disciplina vigente anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 611, lett. a), della legge n. 147/2013.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina del reclamo e della mediazione tributaria per le controversie di valore non superiore alla soglia prevista dalla legge.

    La disposizione prevedeva il previo esperimento del reclamo per determinate controversie tributarie. Tuttavia, la sua mancata attivazione, nel caso esaminato, non determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 1, comma 611, lett. a), legge n. 147/2013

    La novella ha modificato la disciplina del reclamo-mediazione, ma la decisione chiarisce che anche per il periodo anteriore alla modifica la proposizione diretta del ricorso non comporta l'inammissibilità.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 98/2014

    La pronuncia costituzionale impedisce di attribuire alla mancata presentazione preventiva del reclamo una conseguenza automatica di inammissibilità del ricorso; l'impugnazione deve essere considerata ritualmente proposta.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria soggetta alla disciplina del reclamo-mediazione viene introdotta direttamente con ricorso, la violazione dell'ordine procedurale non comporta automaticamente l'inammissibilità, soprattutto alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale.
  • Per gli atti e i periodi anteriori alle modifiche normative, la validità dell'impugnazione deve essere valutata secondo la disciplina applicabile e tenendo conto degli effetti delle pronunce della Corte costituzionale.
  • La mancata presentazione del reclamo può incidere sul procedimento o richiedere eventuali adempimenti successivi, ma non può essere considerata, nel caso regolato da questo principio, una causa automatica di perdita del diritto di difesa.
  • In situazioni analoghe occorre verificare il valore della controversia, la natura dell'ente impositore, la data dell'atto e la versione ratione temporis dell'art. 17-bis, oltre alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità applicabile.

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