Sentenza del 12/11/2015 n. 4841 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TERMINI DI RIMBORSO - Ipotesi - Ritenute effettuate sulle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo - Illegittimità - Sussiste - Sentenza C- 207 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Rileva - Decorrenza del termine per il rimborso - Data di pubblicazione della sentenza - Non rileva - Data di effetuazione delle ritenute - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità delle ritenute operate dal datore di lavoro sull'incentivo all'esodo, sostenendo che l'art. 19, comma 4-bis, del TUIR fosse contrario alla Direttiva 76/207/CEE, come accertato dalla sentenza C-207/04 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 luglio 2005. Chiedeva quindi il rimborso delle maggiori imposte trattenute. La questione centrale riguardava la decorrenza del termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973: se dalla pubblicazione della sentenza europea oppure dalla data in cui erano state effettuate le ritenute.
La decisione
La pretesa di rimborso è stata ritenuta soggetta al termine di decadenza di 48 mesi decorrente dalla data di effettuazione delle ritenute, e non dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia. La pronuncia europea, pur avendo efficacia retroattiva quanto all'incompatibilità della norma nazionale con il diritto dell'Unione, non riapre i rapporti ormai esauriti, divenuti definitivi per decorso dei termini di decadenza o prescrizione, per il passaggio in giudicato di una sentenza o per altri eventi previsti dalla legge. Pertanto, se la domanda di rimborso è stata presentata oltre 48 mesi dalle ritenute, essa è tardiva.
Norme richiamate
Art. 19, comma 4-bis, del TUIR
La disposizione disciplinava il trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo ed è stata dichiarata incompatibile con la Direttiva 76/207/CEE dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
termine di decadenza di 48 mesi
Il termine per chiedere il rimborso delle ritenute decorre dalla data di effettuazione delle ritenute e non dalla data della successiva sentenza europea che abbia accertato l'illegittimità della norma applicata.
Direttiva 76/207/CEE
La normativa nazionale sull'incentivo all'esodo è stata ritenuta incompatibile con il divieto di discriminazione previsto dal diritto dell'Unione.
Sentenza C-207/04 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 luglio 2005
La sentenza ha riconosciuto l'incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione, ma non ha fatto decorrere nuovamente i termini di rimborso per i rapporti già esauriti.
Massime di principio
- Quando una pronuncia giudiziaria, anche europea, dichiara illegittima o incompatibile una norma fiscale, il termine per chiedere il rimborso non decorre automaticamente dalla pubblicazione della pronuncia.
- Occorre verificare la disciplina specifica del rimborso e calcolare il termine, di regola, dalla data del pagamento o della ritenuta, salvo diversa previsione normativa.
- L'efficacia retroattiva dell'accertamento di illegittimità incontra il limite dei rapporti esauriti, cioè delle situazioni ormai definitive per scadenza dei termini, giudicato o altri eventi previsti dalla legge.
- Per evitare la decadenza, il contribuente dovrebbe presentare la domanda di rimborso entro il termine applicabile, anche prima della definizione del contenzioso sulla legittimità della norma.
- La riapertura dei termini può operare solo se prevista espressamente dalla legge o riconosciuta dalla giurisprudenza applicabile al caso concreto.
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