Sentenza del 12/11/2015 n. 4847 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Alternatività Iva/Registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata l'applicazione dell'imposta di registro, in termine fisso e in misura percentuale, a una scrittura privata contenente l'impegno al pagamento di somme relative a fatture che risultavano già assoggettate a IVA. Il ricorrente ha invocato il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, previsto dall'art. 40 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che non fosse sufficiente richiamare i requisiti dell'art. 22 del TUR per applicare il registro.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'art. 22 del TUR individua soltanto i requisiti minimi affinché un atto enunciato possa essere soggetto a imposta di registro, ma non stabilisce autonomamente le modalità di tassazione. Tali modalità devono essere individuate anche alla luce degli artt. 5 e 40 del TUR. Pertanto, quando le somme richiamate nella scrittura privata si riferiscono a operazioni già assoggettate a IVA, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale viola il principio di alternatività IVA/registro. L'esito concreto è favorevole al contribuente, nei limiti desumibili dal testo.
Norme richiamate
Art. 22 del d.P.R. 131/1986 (TUR)
Individua i requisiti minimi per assoggettare a imposta di registro un atto enunciato, ma non disciplina da solo le modalità e la misura dell'imposizione.
Art. 40 del d.P.R. 131/1986 (TUR)
Stabilisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: per operazioni già soggette a IVA non può essere applicata, in relazione alla stessa operazione, l'imposta di registro proporzionale.
Art. 5 del d.P.R. 131/1986 (TUR)
Concorre a definire il regime applicabile agli atti soggetti a registrazione e deve essere coordinato con il principio di alternatività previsto dall'art. 40.
Massime di principio
- La mera enunciazione di un rapporto o di un'obbligazione in un atto non basta, da sola, a determinare l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale: occorre verificare il trattamento fiscale dell'operazione sottostante.
- Quando le somme richiamate derivano da fatture per operazioni già assoggettate a IVA, deve essere applicato il principio di alternatività IVA/registro, evitando una duplicazione impositiva.
- L'art. 22 del TUR va interpretato insieme alle altre disposizioni del Testo Unico, in particolare agli artt. 5 e 40; non costituisce una base autonoma per superare il principio di alternatività.
- Per contestare l'imposta di registro è essenziale documentare che le operazioni sottostanti siano effettivamente già state fatturate e assoggettate a IVA.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 352 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 2383 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 2384 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4834 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4841 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4844 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →