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Sentenza

Sentenza del 12/11/2015 n. 4834 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Determinazione induttiva del reddito - Deducibilità costi presunti - Sussiste - Detraibilità Iva sulla base dei costi presunti - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente non aveva presentato le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. L'Ufficio aveva quindi proceduto ad accertamento induttivo ai sensi degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, determinando presuntivamente ricavi e costi. La questione riguardava, in particolare, se i costi presunti riconosciuti ai fini della determinazione del reddito imponibile potessero consentire anche la detrazione dell'IVA corrispondente.

La decisione

La detrazione dell'IVA è stata negata. Sebbene, nell'accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette, possano essere considerati costi presunti per ricostruire il reddito effettivo, tali costi non consentono automaticamente di detrarre l'IVA. La detrazione richiede infatti che l'imposta risulti formalmente indicata in fattura e che la fattura corrisponda a un'operazione reale soggetta a IVA. Il contribuente è pertanto risultato soccombente quanto alla pretesa di detrazione dell'IVA.

Norme richiamate

  • Art. 41 del d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento d'ufficio o induttivo del reddito quando il contribuente omette la dichiarazione, permettendo all'Amministrazione di ricostruire presuntivamente ricavi, compensi e costi.

  • Art. 55 del d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina l'accertamento induttivo ai fini IVA in caso di omessa dichiarazione. La disposizione non consente di riconoscere automaticamente la detrazione dell'IVA sulla base di costi meramente presunti.

  • Direttiva 77/388/CEE, artt. 17 e seguenti

    Il diritto alla detrazione dell'IVA può essere garantito anche in presenza di dichiarazione omessa, ma presuppone che l'IVA sia formalmente indicata in fattura e che l'acquisto corrisponda effettivamente a un'operazione imponibile reale.

Massime di principio

  • In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può ricostruire induttivamente il reddito e tenere conto di costi presunti o ricostruiti per determinare l'imponibile ai fini delle imposte dirette.
  • Il riconoscimento di un costo ai fini delle imposte dirette non comporta automaticamente il riconoscimento della relativa IVA detraibile, perché i due tributi hanno presupposti e regole probatorie differenti.
  • La detrazione dell'IVA richiede normalmente documentazione formale, in particolare una fattura regolare con IVA esposta, oltre alla prova che l'operazione sia realmente avvenuta e sia soggetta all'imposta.
  • Le presunzioni utilizzabili per ricostruire il reddito non sono sufficienti, da sole, a dimostrare l'esistenza dell'IVA detraibile sugli acquisti.
  • Anche in presenza di dichiarazione IVA omessa, il diritto alla detrazione non è necessariamente escluso in assoluto, ma deve essere dimostrato attraverso fatture e documentazione idonea relativa a operazioni effettive.

Testo integrale

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