Sentenza del 12/11/2015 n. 352 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento -- IRES- IVA - IRAP- Pretesa illegittimità notifica ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 - Omessa comunicazione ex art. 35 d.P.R. n. 633/1972 ed art. 9 d.l. n. 7/2007 - Illegittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha sostenuto l'illegittimità della notifica dell'invito a comparire e dell'avviso di accertamento, eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 con le modalità previste per i soggetti irreperibili. Secondo la ricorrente, gli atti erano stati inviati alla vecchia sede legale, benché la nuova sede fosse stata regolarmente comunicata. La società ha quindi contestato che l'Amministrazione potesse considerare efficace, ai fini delle notificazioni, il precedente indirizzo.
La decisione
Il ricorso è stato respinto perché ritenuto infondato. Il Collegio ha rilevato che le variazioni dell'indirizzo producono effetti ai fini delle notificazioni solo dal trentesimo giorno successivo alla relativa variazione anagrafica. Inoltre, la società non ha provato di avere presentato correttamente la comunicazione unica prevista dall'art. 9 del d.l. n. 7/2007, inclusa la parte destinata all'Agenzia delle Entrate secondo la disciplina attuativa degli artt. 35 del d.P.R. n. 633/1972 e 9 del d.l. n. 7/2007. Di conseguenza, la notifica presso la precedente sede è stata ritenuta valida e sono rimasti efficaci l'avviso di accertamento e la conseguente iscrizione a ruolo.
Norme richiamate
Art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.
La variazione della sede o dell'indirizzo non è immediatamente opponibile ai fini delle notificazioni fiscali: occorre attendere il termine previsto dalla norma e deve risultare correttamente registrata.
Art. 35 d.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina gli adempimenti di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, compresi quelli relativi alla sede e alle variazioni dell'attività.
Art. 9 d.l. n. 7/2007
La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7.
La comunicazione unica produce effetti fiscali solo se presentata correttamente e secondo le modalità previste dalla disciplina attuativa, compresa la trasmissione delle informazioni all'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Per rendere opponibile all'Amministrazione finanziaria una variazione della sede legale, non è sufficiente che essa risulti genericamente comunicata al Registro delle imprese: occorre verificare che siano stati assolti anche gli specifici adempimenti fiscali e che la comunicazione sia stata correttamente inoltrata all'Agenzia delle Entrate.
- Le variazioni anagrafiche dell'indirizzo producono effetti ai fini delle notifiche fiscali solo dopo il termine previsto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973; gli atti notificati nel periodo precedente possono quindi essere validamente indirizzati alla sede precedente.
- In caso di contestazione della notifica, grava sul contribuente l'onere di dimostrare non solo l'avvenuta variazione della sede, ma anche la data, la corretta registrazione e l'adempimento delle procedure fiscali applicabili.
- La notifica con le modalità previste per l'irreperibilità può rimanere valida quando l'Amministrazione utilizza l'indirizzo risultante dagli archivi fiscali e il contribuente non prova di aver completato tempestivamente tutti gli adempimenti necessari per aggiornarlo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 2383 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 2384 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4834 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4841 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4844 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4847 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →