Sentenza del 12/11/2015 n. 2384 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposte dirette - Irpef/Ires - Reddito d'impresa - Società "in house" - Affidamento di un pubblico servizio - Produzione di reddito - Costi - Deducibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la soggettività passiva della società "in house" ai fini delle imposte dirette e la deducibilità dei costi sostenuti per realizzare le attività affidatele dall'ente pubblico. La società sosteneva che, pur operando nell'ambito di un servizio pubblico, producesse reddito imponibile e dovesse pertanto poter dedurre i costi inerenti alle attività esercitate.
La decisione
È stato riconosciuto che la società "in house", in quanto soggetto passivo d'imposta, ha diritto alla deduzione dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività affidate dall'ente pubblico, purché tali attività siano effettivamente produttive di reddito. La deducibilità non è quindi esclusa dalla natura pubblicistica del servizio o dal rapporto con l'ente affidante, ma dipende dall'inerenza dei costi e dalla loro riferibilità ad attività generatrici di reddito.
Norme richiamate
Disciplina delle imposte dirette sul reddito d'impresa
La società "in house" è considerata soggetto passivo d'imposta e può determinare il proprio reddito imponibile secondo le regole applicabili alle imprese.
Principio di inerenza e deducibilità dei costi
I costi sono deducibili quando sono sostenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa e risultano collegati ad attività produttive di reddito, anche se tali attività consistono nell'esecuzione di un pubblico servizio.
Massime di principio
- Una società partecipata o controllata da un ente pubblico non perde, per il solo fatto di operare come società "in house", la soggettività passiva ai fini delle imposte dirette.
- I costi sostenuti per l'esecuzione di un servizio pubblico possono essere dedotti se sono inerenti, documentati e collegati ad attività effettivamente produttive di reddito.
- La natura pubblicistica dell'attività o l'affidamento diretto da parte dell'ente pubblico non costituiscono, da soli, motivi sufficienti per negare la deducibilità dei costi.
- La verifica deve concentrarsi sull'effettiva produzione di reddito e sul nesso funzionale tra ciascun costo e l'attività esercitata; i costi estranei o non adeguatamente provati restano indeducibili.
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